Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/09/2014, n. 19665
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In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. S G - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. A A - Presidente di sez. -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20129-2011 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente 316 domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, M L e D'ALOISIO CARLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COVIM Soc. coop. a r.l. - COOPERATIVA VITIVINICOLA DEI COLLI METAURENSI IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo STUDIO LEGALE BDL, rappresentata e difesa dagli avvocati C M e N C A, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
EQUITALIA MARCHE, concessionaria per la riscossione dei contributi per la provincia di Pesaro-Urbino;
- intimata -
avverso la sentenza n. 479/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI;
udito l'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 0 82 2006 000 42482 159, notificata dal concessionario per la riscossione in data 14 luglio 2006, recante l'ingiunzione di pagamento per Euro 187.023,74 per contributi previdenziali omessi, dovuti dalla cooperativa all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e relativi al dipendente B D, il cui il licenziamento, intimato in data 25 maggio 1998, era stato dichiarato illegittimo dallo stesso tribunale con sentenza del 27 aprile 2004. Nell'instaurato contraddittorio con l'Inps e con il concessionario l'adito tribunale di Pesaro con sentenza dell'11 maggio 2007 accoglieva parzialmente l'opposizione e dichiarava il diritto dell'Inps a pagamento dei contributi ed accessori (sanzioni civili ed interessi) sulla base delle retribuzioni indicate nel verbale di accertamento del 2 agosto 2005, con le aliquote agevolate di cui alla L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5, e con l'esclusione dei periodi contributivi prescritti o per i quali si era verificata decadenza. La sentenza del tribunale di Pesaro riteneva in particolare prescritti i contributi in data anteriore al 2 agosto 2000;
altresì riteneva essersi verificata la decadenza dei contributi dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
talché residuavano contributi ancora dovuti per i seguenti due periodi: dal 2 agosto 2000 al 1 gennaio 2004 e dal 1 gennaio al 16 maggio 2005. In riferimento a tali contributi il tribunale richiamava la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), specificando che correttamente l'Inps aveva fatto
applicazione di questa disposizione perché la cooperativa non aveva provveduto alla denuncia della retribuzione, ne' il credito contributivo era rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie.
2. Questa pronuncia e stata impugnata sia dall'Inps, con l'appello principale, che dalla società cooperativa con appello incidentale. La Corte d'appello di Ancona con sentenza del 13 maggio 2011 n. 479, nel rigettare l'appello principale dell'Inps, ha parzialmente accolto l'appello incidentale della società cooperativa dichiarando non dovute le somme aggiuntive e relativi interessi di cui alla cartella di pagamento oggetto dell'originario impugnazione. Nella motivazione la Corte d'appello si è limitata a prestare adesione al precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 7934 del 1 aprile 2009, che ha affermato che l'omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di omissione - ne' tanto meno di evasione - contributiva;
sicché non trovano applicazione le sanzioni previste per l'omissione contributiva.
3. L'Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS SCCI s.p.a., ha impugnato per cassazione la pronuncia della Corte d'appello di Ancona, Di tale sentenza l'Istituto ha chiesto l'annullamento nel capo in cui essa, accogliendo l'appello incidentale proposto dalla società cooperativa e riformando la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato non dovuta la sanzione civile L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett. b). La società cooperativa ha resistito mediante controricorso. La concessionaria per la riscossione, Equitalia Marche s.p.a., è rimasta intimata.
L'Inps ha depositato memoria.
A seguito dell'ordinanza interlocutoria 22 novembre 2013, n. 26243, della Sezione Lavoro la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte perché sia composto il contrasto di giurisprudenza in materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116. Deduce il ricorrente che l'insorgenza del debito per le sanzioni civili è un effetto automatico dell'inadempimento colpevole dell'obbligo contributivo addebitabile al datore di lavoro, il quale abbia intimato un licenziamento illegittimo.
Deduce, ancora, che la fictio iuris di continuità del rapporto di lavoro, desumibile dall'art. 18 cit. opera anche per gli aspetti previdenziali, in quanto, ove così non fosse, i contributi dovrebbero essere accreditati al lavoratore solo sul mese della reintegrazione, anziché mese per mese, dal tempo del licenziamento al tempo della reintegra, come impone il principio di neutralità economica del licenziamento illegittimo.
Aggiunge che l'esclusione delle sanzioni civili, in tale fattispecie, implica conseguenze irrazionali, incentivando il datore di lavoro a non ricostituire la posizione contributiva del lavoratore persino dopo l'emanazione della sentenza provvisoriamente esecutiva contenente l'ordine di reintegrazione.
Donde il quesito di diritto: "se, in conseguenza di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità di un licenziamento, con ordine di reintegra del lavoratore, il datore di lavoro sia tenuto nei confronti dell'INPS, con riferimento al periodo che è intercorso fra il licenziamento e l'effettiva reintegra del lavoratore, a pagare le sanzioni civili connesse all'omissione contributiva, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116".
2. Nel controricorso la società cooperativa eccepisce in particolare la sussistenza del giudicato interno, negativo del debito sanzionatorio, quanto ai periodi 1 giugno 1998 - 1 agosto 2000 e 2 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, non essendo stati impugnati i capi delle sentenze di merito i quali, in relazione a tali periodi, hanno dichiarato la prescrizione dei contributi e, rispettivamente, la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si viene a dire.
4. Innanzi tutto vanno fatte alcune puntualizzazioni preliminari per chiarire la fattispecie in ordine alla quale residua il contenzioso tra le parti, anche in riferimento all'eccezione di giudicato interno sollevata dalla società controricorrente.
4.1. Risulta dagli atti - sia dal ricorso che dal controricorso - che B D fu licenziato dalla società cooperativa in data 25 maggio 1998. A seguito di impugnativa del licenziamento il tribunale di Pesato con sentenza n. 269 del 27 aprile 2004 - 27 maggio 2004 dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro condannando la società cooperativa al risarcimento dei danni subiti dal medesimo commisurati a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Condannava inoltre la società al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. È imprecisa l'affermazione dell'Istituto ricorrente secondo cui nel caso di specie il periodo di riferimento dell'omissione contributiva - e pertanto anche delle sanzioni civili la cui debenza è controversa tra le parti - andrebbe dal 25 maggio 1998 (ossia dalla data del licenziamento) al 16 maggio 2005 (data in cui è pacifico che non fosse ancora intervenuta la ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore reintegrato e che è quella risultante dal verbale ispettivo dell'Inps del 2 agosto 2005). Infatti il tribunale di Pesaro ha ritenuto in particolare prescritti i contributi in data anteriore al 2 agosto 2000;
altresì ha ritenuto essersi verificata la decadenza dei contributi dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
talché residuavano contributi per i seguenti due periodi: dal 2 agosto 2000 al 1 gennaio 2004 e dal 1 gennaio al 16 maggio 2005. In questa parte la sentenza del tribunale di Pesaro è stata confermata dalla Corte d'appello di Ancona e il ricorso dell'Inps non investe quest'aspetto sul quale quindi si è formato il giudicato. Si è pertanto determinata questa situazione singolare per cui - per quanto risulta dalla sentenza di primo grado - i contributi previdenziali per il periodo precedente rispetto all'ordine di reintegrazione (27 aprile 2004) sono in parte prescritti, in altra parte non dovuti per essersi verificata la decadenza, e solo in altra parte invece dovuti e legittimamente recati nella cartella esattoriale originariamente opposta dalla società;
parimenti si è verificata la decadenza per i contributi dovuti per il periodo