Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/1972, n. 2292
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I provvedimenti di istruzione preventiva contemplati dagli artt 692 e segg cod proc civ, hanno natura e carattere giurisdizionale, sicche rispetto ad essi e configurabile una questione di giurisdizione suscettibile del rimedio stabilito dall'art 41 cod proc civ. ai fini della proponibilita di tale rimedio non puo considerarsi decisione di merito il decreto con il quale il giudice abbia respinto la istanza di revoca del provvedimento ammissivo di un accertamento tecnico preventivo, in quanto con tale decreto non si e riconosciuto o negato l'esistenza di una volonta di legge conforme ad una pretesa fatta valere in giudizio, ne si sono accertati o esclusi fatti costitutivi, impeditivi o estintivi di diritti, ma e stato solo mantenuto fermo il precedente provvedimento istruttorio. Neppure l'affermazione del potere di emettere il provvedimento di accertamento tecnico preventivo (implicita nel decreto di rigetto dell'istanza di revocarlo) puo essere comunque di ostacolo al regolamento preventivo di giurisdizione, perche una pronuncia sulla giurisdizione determina l'inammissibilita del regolamento preventivo solo nel caso in cui tale pronuncia sia passata in giudicato. ( Conf 1766'68, mass n 333664; 1748'68, mass n 333630; 1893'62) ( Conf 2198'60).*
In tema di sinistri marittimi, l'attivita di istruzione preventiva prevista dagli articoli 578 e seguenti del codice della navigazione svolta dall'amministrazione marittima, non costituisce esplicazione di una funzione giurisdizionale, e non puo quindi ritenersi che nella detta attivita rimanga assorbita quella di cui agli artt 692 e segg del codice di procedura civile, avente carattere giurisdizionale. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, nelle controversie riguardanti sinistri marittimi, a disporre su istanza della parte interessata, accertamento tecnico preventivo a termini dell'art 696 cod proc civ.*