Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2022, n. 29588
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19777-2021 proposto da: S A, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati M M e F SNANTE COLUCCI;- ricorrente - contro v/---, <- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PERUGIA;- intimati - avverso la sentenza n. 123/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 11/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere L N;lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA L'avv. A S, instando in via cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, ricorre per cassazione in forza di un solo motivo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) n. 123/2021, depositata 1'11 maggio 2021, notificata all'interessata, che ha parzialmente accolto il ricorso della S avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Perugia, rideterminando la sanzione applicata in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre, in luogo dì quella della radiazione dall'albo, comminata in primo grado, in relazione all'illecito disciplinare contestatole, «per essersi resa colpevole di comportamenti non conformi alla deontologia professionale forense e con ciò violando il precetto di cui all'art. 9 del Codice Deontologico (dovere di probità, digrità decoro e indipendenza) nonché quello di cui all'art. 30 n. 1 e 2 C.D. (gestione denaro altrui), perché, operando quale legale dei signori Zahid Westi Lauren Annette e di suo marito Zahid Amr, per procurare a sé o ad , Ric. 2021 n. 19777 sez. SU - ud. 22-02-2022 -2- altri un ingiusto profitto, si appropriava della somma di C 206.000;ella, infatti, aveva ricevuto dalle persone offese in più soluzioni l'importo complessivo di C 268.000 (C 150.000 in data 20.11.2010 e C 70.000 in data 4/5 luglio 2011;C 42.000 in data 12 giugno 2012) per gestire al meglio le trattative finalizzate all'acquisto di alcuni terreni di proprietà della famiglia Monni, siti in Passignano sul Trasimeno, località Caste! Rigone, su cui gravava ipoteca a favore dell'istituto di credito Sedici Banca;ella aveva fatto versare il predetto importo su un conto corrente acceso a suo nome nell'interesse della signora Westi Lauren Annette, tale somma solo in parte veniva effettivamente destinata agli esborsi convenuti, in particolare ella corrispondeva alla famiglia Monni l'importo di C 24.000 e provvedeva a trattenere i suoi compensi pari a C 18.876;la somma residua pari a C 220.000 secondo gli impegni da lei formalmente assunti doveva essere impiegata per far fronte ai seguenti esborsi: C 20.000 da consegnare alla famiglia Monni, parte venditrice dei terreni;C 192.000 a favore dell'istituto di credito Sedici Banca per l'estinzione di una quota mutuo e C 8000 per le spese notarili e fiscali;ella tuttavia corrispondeva solo al pagamento di C 14.000 alla famiglia Monni: l'importo residuo pari a C 206.000 veniva infatti destinato a spese personali. Con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. Accertato in Perugia il 3 ottobre 2012». Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia non ha svolto difese. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23, cornma 8 - bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, chiedendo rigettarsi il ricorso. Ric. 2021 n. 19777 sez. SU - ud. 22-02-2022 -3- Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio delle Sezioni Unite, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc:. civ.
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