Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2016, n. 6148

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In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c. è "dominus" della sola interpretazione della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo che, ove ancora "sub iudice", per essere pendente il relativo giudizio di impugnazione, è destinata ad essere confermata o annullata indipendentemente da tale interpretazione, ostando alla formazione di preclusioni da giudicato l'alterità degli oggetti dei giudizi di cognizione e di esecuzione.

Nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2016, n. 6148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6148
Data del deposito : 30 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

0006148/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *DIRITTI REALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22618/2011 SECONDA SEZIONE CIVILE Скоп. 6148 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: етRep. Bott. EMILIO MIGLIUCCI Presidente Ud. 27/01/2016 - Rel. Consigliere Dott. FELICE MANNA - PU Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere #7 Dott. MASSIMO FALABELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22618-2011 proposto da: ER RE [...], CRESTA ADELINA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO F ANZANI 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TECCE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO MANNETTA;
ricorrenti 2016 contro 180 IANNUZZI IRMA [...], rappresentata e difesa procura non notarile dall'avvocato FEO ANDREA con domiciliata in ROMA, V. PANAMA 74, elettivamente 1 presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI;
controricorrente incidentale nonchè

contro

ER RE [...], elettivamente 19, domiciliato in ROMA, L.GO F. ANZANI presso 10 rappresentato e studio dell'avvocato LUIGI TECCE, difeso dall'avvocato ANTONIO MANNETTA;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3554/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
Antonio, difensore deiudito l'Avvocato MANNETTA ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;
udito l'Avvocato FEO Andrea con procura non notarile, che viene ammesso alla discussione orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso principale e per l'inammissibilità del ricorso l'accoglimento del ricorso incidentale. て SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 518/06 il Tribunale di Ariano Irpino regolava il confine tra il fondo di RM NU, attrice, posto in loc. Acquara del comune di Paternopoli, e quello limitrofo dei coniugi OR RB e DE TA, convenuti, rigettando, altresì, l'eccezione riconvenzionale subordinata di usucapione della porzione di terreno contesa. Con sentenza n. 3554/10 la Corte d'appello di Napoli respingeva l'impugnazione proposta dai RB-TA, compensando integralmente le spese. Preliminarmente la Corte territoriale dichiarava inammissibile la richiesta della NU di “integrazione" della sentenza di primo grado con la condanna degli appellanti al rilascio della porzione del suo terreno che essi avevano illegittimamente occupato. Quindi, respinta l'eccezione d'inammissibilità del gravame per acquiescenza e per difetto di specificità dei motivi, la Corte distrettuale poneva a base della decisione di merito la circostanza che i rispettivi fondi delle parti traevano origine dal frazionamento di una medesima proprietà, avvenuto in occasione di due coevi atti di vendita del 6.12.1965;
che all'epoca erano stati apposti termini lapidei;
che dopo l'acquisto i coniugi RB- TA avevano realizzato sul loro appezzamento una stradina in terra battuta a confine col fondo di proprietà NU;
che all'epoca i due terreni avevano pari giacitura, e che solo nel corso del tempo si era formato tra di essi il dislivello attuale;
e che i termini lapidei erano stati inavvertitamente divelti dai RB-TA. Quindi osservava che, divenuto il confine oggettivamente incerto per la rimozione dei termini, gli appellanti non avevano assolto l'onere 3 di dimostrare la preesistenza della situazione in atto da oltre un ventennio, nonché l'esatto momento in cui, eliminati i termini, il "nuovo" confine (s'intende, di fatto: n.d.r.) era divenuto oggettivamente certo allorché la stradina tra le due proprietà era venuta a trovarsi ad una quota diversa da quella del fondo dell'appellata. Per la cassazione di tale sentenza OR RB e DE TA propongono ricorso, affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria. propone, altresì, Resiste con controricorso RM NU, che impugnazione incidentale sulla base di un motivo. Al ricorso incidentale i RB-TA resistono a loro

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