Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2013, n. 8506
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il fondo di un coniuge, oggetto di decreto di legittimazione dell'occupazione abusiva emesso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, seppur liberato dal canone enfiteutico dopo tale data, non è assoggettato, in relazione al momento dell'acquisto, al regime della comunione legale, in quanto la legittimazione attribuisce all'occupatore un diritto reale equiparabile alla piena proprietà della terra, determinando l'affrancazione solo un effetto espansivo della situazione preesistente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G U - Presidente -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. P C A - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21516/2008 proposto da:
CROGNALI ALESSANDRA CRGLSN89L65H501O, SILANDRI MANUELA SLNMNL66I44H199F, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA D. MILLELIRE 7, presso lo studio dell'avvocato G R, che le rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
DELI SETTIMIA DLESTM30H70B569O, CROGNALI REMO
CRGRME61M02F734T, CROGNALI VINCENZO CRGVCN54P14F734K, CROGNALI AMALIA CRGMLA67R41F734R, CROGNALI ANGELO CRGNGL56M13F734Z, CROGNALI LUIGI CRGLGU58R17F7341, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato B M, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 5193/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l'Avvocato Boggia Massimo difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l'accoglimento delle difese depositate;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15/4/1995 S D, vedova del defunto Alessandro Crognali e i figli di quest'ultimo, C V, A, L, R e A, convenivano in giudizio S Manuela, moglie di Crognali Lorenzo (figlio deceduto di alessandro) in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sulla minore Crognali Alessandra, figlia di Lorenzo.
Gli attori esponevano:
- che nel patrimonio da dividere la metà già apparteneva alla vedova per effetto della comunione legale;1/3 del patrimonio ereditario era invece da attribuirsi alla vedova ex art. 581 c.c., in quanto coniuge;
- che la S non aveva aderito alla residua divisione ereditaria in sei quote da attribuire a ciascun fratello;
- che pertanto era necessario procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla conseguente attribuzione delle quote. La S, nelle precisate qualità, si costituiva e chiedeva che si procedesse alla divisione previa collazione di somme e titoli depositati presso istituti di credito e intestati al de cuius e degli immobili apparentemente venduti da alessandro cognali agli altri figli, ma in realtà donati;inoltre sosteneva che nella divisione doveva rientrare anche la quota di tre terreni che le controparti ritenevano in comproprietà della vedova la quale, invece, non ne era comproprietaria perché i terreni erano stati acquistati dal de cuius prima dell'entrata in vigore della L. n. 151 del 1975, che aveva introdotto il regime della comunione familiare tra coniugi;in particolare sosteneva che l'acquisto si era verificato con il decreto 5 giugno 1973 del Commissario per la liquidazione degli usi civici di legittimazione dell'occupazione abusiva di terre del demanio civico. Con sentenza non definitiva pronunciata nell'anno 2000, il Tribunale di Roma accertava la consistenza del patrimonio ereditario dichiarando S D proprietaria di 5/6 degli immobili costituiti dai terreni che erano stati affrancati nel 1985;rigettava le domande riconvenzionali di collazione e simulazione in quanto sfornite di prova rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni di divisione.
Con la sentenza definitiva, pronunciata nel 2005, il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione in ragione della quota di 12/18 spettante a S D e di 1/18 a ciascuno degli altri eredi, compresa la quota della S, alla quale era riconosciuta la somma di Euro 21.234,99 come controvalore. La S appellava tempestivamente entrambe le sentenze. Resistevano gli originari attori che spiegavano appello incidentale per omessa pronuncia quanto alla dichiarazione che D S era proprietaria dei manufatti insistenti sui terreni sopra menzionati, per la quota di 5/6.
La Corte di Appello di Roma con sentenza dell'11/12/2007 rigettava l'appello incidentale relativo alla quota (in tesi da riconoscere a S D) di proprietà degli immobili, realizzati sui terreni e rigettava gli appelli della S.
La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, rilevava:
- che l'acquisto dei terreni, già gravati da usi civici, era avvenuto solo con l'atto notarile del 1982 a seguito dell'esercizio del diritto di affrancazione, e, quindi, nel regime di comunione familiare tra coniugi;l'acquisto non poteva essere fatto risalire alla precedente data nella quale il Commissario per la liquidazione degli usi civici aveva legittimato l'occupazione perché tale atto non attribuiva la proprietà, ma solo un diritto enfiteutico;
- che la domanda di simulazione degli atti di compravendita a favore degli altri figli doveva essere rigettata per carenza di prova non essendo sufficiente la sola produzione degli atti di compravendita. Manuela S ha proposto ricorso affidato a due motivi la cui illustrazione si conclude con la formulazione di quattro quesiti;la ricorrente ha depositato memoria.
S D, e C V, A, L, R e A resistono con controricorso con il quale preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti;i controricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancanza dell'esposizione sommaria del fatto è infondata in quanto dal ricorso emerge con chiarezza il fatto portato all'esame dei giudici, le contrapposte difese e il contenuto della decisione impugnata.