Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2019, n. 17350
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2017 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per l'inamnnissibilita'
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, datato 21.9.2017, il Tribunale di Vicenza, adito in sede di appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bassano del Grappa del 16/11/2016 con la quale FE IU è stato assolto dal reato di danneggiamento semplice perché depenalizzato ed è stato condannato per il reato di lesioni aggravate nei riguardi di LL CO IO alla pena della multa di euro 1000, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile;
lo stesso LL CO, con la medesima sentenza, era stato assolto dal reato di ingiuria, anch'esso depenalizzato.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. Morandini, deducendo un unico motivo con cui si argomenta nullità del giudizio di primo grado e della sentenza relativa, con riferimento all'esercizio dell'azione penale da parte di magistrato requirente non legittimato, perché non correttamente delegato. I giudizi a carico di FE e di LL CO sarebbero stati promossi mediante esercizio dell'azione penale da parte di vice procuratori onorari per i quali, nel fascicolo del dibattimento, non risulta alcuna specifica delega conferita dal Procuratore della Repubblica di Bassano del Grappa. La delega deve avvenire, ai sensi dell'art. 162 disp. att. cod. proc. pen. e degli artt. 50, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000 e 72 ord. giud. (R.D. n. 12 del 1941), con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro e l'atto di delega deve essere esibito in dibattimento. Anche le Sezioni Unite rammenterebbero la necessità del controllo in udienza della legittimazione del v.p.o., sicchè sarebbe errata la motivazione del giudice