Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 20/03/2019, n. 12563

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 20/03/2019, n. 12563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12563
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: H A nato il 29/11/1975 avverso la sentenza del 16/03/2018 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen. in data 16 marzo 2018 dal Tribunale di Rimini, veniva applicata ad H A, per il reato di cui ali' art. 495 pen., la pena, concordata con la Pubblica Accusa, di anni uno di reclusione(fatto commesso, in Rimini, il 12 marzo 2018 ).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando la nullità della sentenza e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata modifica del capo d'imputazione ex art. 516 c.p.p. nel caso di specie con conseguente violazione dell'art. 444 c.p.p.. Per la precisione, l'imputato si era limitato a consegnare agli agenti una patente di guida intestata ad un terzo soggetto, sicchè i giudici avrebbero dovuto qualificare il fatto ai sensi dell'art. 494 c.p., equivalente al reato di sostituzione di persona, con una rideterminazione della pena in termini più miti.
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