Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11673
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAZIO FEDERICO nato a AUGUSTA il 28/05/2001 r avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA U‘,/ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato M F che, nell'interesse della parte civile M C, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 novembre 2021 la Corte di appello di Catania — a seguito del gravame interposto da F F - ha confermato la pronuncia in data 16 dicembre 2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Siracusa, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso in danno di M C (per avergli cagionato lo sfregio permanente del viso, accoltellandolo - capo a. della rubrica) e di lesioni personali aggravate in danno di C L (capo b.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre & pagamento delle spese processuali, e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con le conseguenti statuizioni civili in favore di M C e Co Lancia.
2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con separato atto, articolando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. L'avvocato Vincenza Pirracchio ha presento cinque motivi.
2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, e in particolare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni dei testi, il travisamento della prova, l'illogicità e la carenza della motivazione, adducendo che, nonostante quanto esposto nell'atto di appello, la Corte di merito ha ritenuto dettagliate e genuine le diverse versioni fornite da Mattero Carasto e, travisando la prova, le ha ritenute convergenti con quelle di Carmelo lancia, limitandosi ad una mera sommatoria delle dichiarazioni testimoniali.
2.1.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'aggravante (recte: dell'autonoma ipotesi delittuosa) di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., dato il carattere superficiale delle ferita riportata dalla persona offesa, l'apprezzamento di essa nell'immediatezza dei fatti e senza una rivalutazione a distanza di almeno a sei mesi, nonché del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, relativa a una prova decisiva;
peraltro, la superficialità della lesione, l'arma usata e le condizioni di tempo e luogo deporrebbero per l'esclusione del «dolo specifico necessario» per «ritenere sussistente la fattispecie».
2.1.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - si è censurata la mancata rinnovazione dell"istruttoria dibattimentale, che avrebbe dovuto disporsi in ragione dell'incertezza del carattere della lesione.
2.1.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. — si è censurata la sentenza impugnata per aver escluso in maniera illogica i presupposti della legittima difesa.
2.1.5. Con il quinto motivo è stata allegata l'«eccessiva quantificazione della pena», assumendo che la motivazione della sentenza impugnata — che ha attribuito pervicacia all'agire del F e attribuito rilievo all'uso da parte sua di un coltellino - sarebbe apparente, atteso che lo sfregio permanente conterrebbe già in sé il disvalore dell'uso dell'arma, la norma incriminatrice sarebbe stata prevista in relazione a comportamenti relativi alla violenza di genere e all'uso del vetriolo diversa dal coso di specie (atteso che il F sarebbe stato aggredito di notte da tre soggetti ubriachi e si sarebbe difeso), profilo che avrebbe dovuto essere considerato nella dosimetria della pena.
2.2. L'avvocato Beniamino D'Augusta ha presentato due motivi.
2.2.1. Con il primo ha dedotto la mancata assunzione di prove decisive (richieste con l'atto di appello) e, segnatamente: - della testimonianza di M C, fidanzata dell'imputato presente alla colluttazione «mai sentita né nel corso delle indagini né in fase dibattimentale», richiesta in ordine alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (quantunque abbia invece ritenuto rilevante la testimonianza di L S, che rispetto ai fatti in contestazione avrebbe rivestito la medesima posizione, e considerato attendibili le persone offese, soggetti non disinteressati, e in
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato M F che, nell'interesse della parte civile M C, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 novembre 2021 la Corte di appello di Catania — a seguito del gravame interposto da F F - ha confermato la pronuncia in data 16 dicembre 2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Siracusa, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso in danno di M C (per avergli cagionato lo sfregio permanente del viso, accoltellandolo - capo a. della rubrica) e di lesioni personali aggravate in danno di C L (capo b.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre & pagamento delle spese processuali, e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con le conseguenti statuizioni civili in favore di M C e Co Lancia.
2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con separato atto, articolando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. L'avvocato Vincenza Pirracchio ha presento cinque motivi.
2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, e in particolare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni dei testi, il travisamento della prova, l'illogicità e la carenza della motivazione, adducendo che, nonostante quanto esposto nell'atto di appello, la Corte di merito ha ritenuto dettagliate e genuine le diverse versioni fornite da Mattero Carasto e, travisando la prova, le ha ritenute convergenti con quelle di Carmelo lancia, limitandosi ad una mera sommatoria delle dichiarazioni testimoniali.
2.1.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'aggravante (recte: dell'autonoma ipotesi delittuosa) di cui all'art. 583-quinquies cod. pen., dato il carattere superficiale delle ferita riportata dalla persona offesa, l'apprezzamento di essa nell'immediatezza dei fatti e senza una rivalutazione a distanza di almeno a sei mesi, nonché del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, relativa a una prova decisiva;
peraltro, la superficialità della lesione, l'arma usata e le condizioni di tempo e luogo deporrebbero per l'esclusione del «dolo specifico necessario» per «ritenere sussistente la fattispecie».
2.1.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - si è censurata la mancata rinnovazione dell"istruttoria dibattimentale, che avrebbe dovuto disporsi in ragione dell'incertezza del carattere della lesione.
2.1.4. Con il quarto motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. — si è censurata la sentenza impugnata per aver escluso in maniera illogica i presupposti della legittima difesa.
2.1.5. Con il quinto motivo è stata allegata l'«eccessiva quantificazione della pena», assumendo che la motivazione della sentenza impugnata — che ha attribuito pervicacia all'agire del F e attribuito rilievo all'uso da parte sua di un coltellino - sarebbe apparente, atteso che lo sfregio permanente conterrebbe già in sé il disvalore dell'uso dell'arma, la norma incriminatrice sarebbe stata prevista in relazione a comportamenti relativi alla violenza di genere e all'uso del vetriolo diversa dal coso di specie (atteso che il F sarebbe stato aggredito di notte da tre soggetti ubriachi e si sarebbe difeso), profilo che avrebbe dovuto essere considerato nella dosimetria della pena.
2.2. L'avvocato Beniamino D'Augusta ha presentato due motivi.
2.2.1. Con il primo ha dedotto la mancata assunzione di prove decisive (richieste con l'atto di appello) e, segnatamente: - della testimonianza di M C, fidanzata dell'imputato presente alla colluttazione «mai sentita né nel corso delle indagini né in fase dibattimentale», richiesta in ordine alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (quantunque abbia invece ritenuto rilevante la testimonianza di L S, che rispetto ai fatti in contestazione avrebbe rivestito la medesima posizione, e considerato attendibili le persone offese, soggetti non disinteressati, e in
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