Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1974, n. 68

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Il termine per proporre ricorso per Cassazione, ex art 111 della Costituzione, contro il decreto che il tribunale fallimentare pronuncia sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato e quello di giorni sessanta a decorrere dalla pubblicazione del decreto, essendo contraria alle esigenze del processo fallimentare l'applicazione dell'art 327 cod proc civ. ( Conf 605'70, mass n 345733).*

Il privilegio costituito dall'art 3 del DLCPS 1 ottobre 1947 n 1075 a favore degli istituti di credito di diritto pubblico ed enti pubblici esercenti il credito mobiliare, in quanto e preferito espressamente ad ogni altro titolo di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, deve essere collocato immediatamente dopo queste ultime, a norma dell'art 2777 cod civ, senza che, in contrario, possano richiamarsi ne l'art 2783 cod civ, che riguarda il grado dei privilegi speciali non risultante dalle leggi che li prevedono, ne l'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, il quale, collocando i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di Assicurazione obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia, al primo posto dell'ordine di prelazione indicato dall'art 2778 cod civ con precedenza su quelli indicati al n 1 dello stesso articolo, si e limitato a spostare il privilegio per contributi assicurativi dall'ultimo al primo posto, ma non ha alterato la posizione di tale privilegio rispetto a quelli previsti dalle leggi speciali.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1974, n. 68
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 68
Data del deposito : 9 gennaio 1974

Testo completo

Il privilegio costituito dall'art 3 del DLCPS 1 ottobre 1947 n 1075 a favore degli istituti di credito di diritto pubblico ed enti pubblici esercenti il credito mobiliare, in quanto e preferito espressamente ad ogni altro titolo di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di
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