Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2023, n. 3105
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Testo completo
1.Sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza del 10 aprile 2009, l'Agenzia delle entrate contestava a "My Sun" di non possedere i requisiti per essere qualificata come associazione "no profit", avendo esercitato, in commistione con l'associazione "MY Sun Montagnana", un'attività commerciale di estetica e solarium in contrasto con gli statuti di entrambe le associazioni. Da qui la notificazione di tre avvisi di accertamento a E.E., quale legale rappresentante di "My Sun" e coobbligato e, quali coobbligati, ai componenti i consigli direttivi di entrambe le associazioni (F.F., A.A., C.C., B.B., G.G., H.H., D.D.), con i quali, anche a seguito di indagini bancarie, veniva ripreso a tassazione, per gli anni 2004-2006, un maggiore reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, essendo, ad avviso dell'Amministrazione, continuata l'attività commerciale delle due associazioni, da considerarsi quale unico soggetto giuridico, anche oltre il 2003.
Avverso gli atti impositivi l'associazione "My Sun" e i soci proponevano complessivamente sedici diversi ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova che, in merito, emetteva quattro sentenze: 1) la n. 523/02/14 con la quale venivano accolti i ricorsi proposti da D.D. avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2006;2) le n. 599/02/14 e 600/02/14 con le quali venivano accolti i ricorsi proposti separatamente da B.B. e C.C. avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2006;3) la n. 676/02/14 con la quale venivano rigettati i ricorsi proposti da F.F., A.A., G.G. e H.H., in proprio e quali pretesi coobbligati dell'Associazione "My Sun" nonchè da E.E., nella qualità di legale rappresentante della detta associazione, ed in proprio quale preteso coobbligato, avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2006.
Con separati tre atti di appello l'Agenzia delle entrate impugnava dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto le sentenze a sè sfavorevoli (n. 523/02/14, 599/02/14 e 600/02/14 della CTP di Padova) mentre E.E., nella qualità di legale rappresentante di My Sun e in proprio, F.F., A.A., G.G. e H.H., in proprio e quali pretesi coobbligati dell'Associazione, impugnavano dinanzi alla medesima Commissione, la sentenza n. 676/02/14 della CTP di Padova.
La CTR del Veneto, con la sentenza n. 24/19/16, depositata in data 8 gennaio 2016, previa riunione degli appelli, rigettava quelli proposti dall'Agenzia delle entrate e accoglieva quello proposto dall'Associazione "My Sun" e dai soci presunti coobbligati, annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano, con rispettivi controricorsi, B.B., C.C., D.D. e A.A., quest'ultima spiegando ricorso incidentale articolato in quattro motivi. Sono rimasti intimati E.E., quale legale rappresentante pro tempore della Associazione "My Sun" e in proprio, F.F., G.G. e H.H..
6. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato dichiararsi l'inammissibilità del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale.
7.A.A. ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi della L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197 .
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rilevato che la contribuente A.A. ha avanzato istanza di sospensione del processo L. n. 197 del 2022 , ex art. 1, comma 197, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della medesima legge.
2.Va, altresì, in via preliminare rilevato che nel controricorso B.B. e C.C. - premesso di avere notificato la sentenza di appello n. 24/19/2016 nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Padova (sede dell'Ufficio partecipante al giudizio di appello), mediante raccomandate dirette con avviso di ricevimento, spedite il 19.02.2016 e pervenute all'Ufficio il 22.02.2016 - hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per decorrenza del termine breve di impugnazione di sessanta giorni (scaduto il 22.04.2016) essendo stato il ricorso per cassazione notificato, mediante consegna a mani, presso lo studio del loro procuratore costituito, il 7 luglio 2016.
3.La verifica della procedibilità del ricorso si impone ancora prima di quella dell'eventuale inammissibilità.
L' art. 369 c.p.c. , comma 2 , prescrive il deposito unitamente al ricorso, a pena di improcedibilità, di "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta", laddove proprio l'inciso "se questa è avvenuta".
Nella specie, il ricorso è procedibile avendo l'Agenzia depositato nel fascicolo copia autentica della sentenza di appello ed essendo stata prodotta dalle controricorrenti sigg.re I.I. le copie delle ricevute di spedizione delle raccomandate A/R del 19.2.2016, con relativo esito, della sentenza di appello;al riguardo, come affermato da questa Corte, a sezioni unite, "in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 2 , al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio" ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017 ).
4.Quanto all'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione nei confronti delle sig.re I.I. la stessa è fondata.
Preliminarmente va rilevato la validità della notifica, a mezzo servizio postale, della sentenza di appello, a cura delle sig.re I.I., con raccomandate spedite il 19.02.2016, presso l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Padova, e ricezione del relativo plico in data 22.2.2016 (v. allegati n. 3 e 4 del controricorso).
Premesso che nel disciplinare le modalità di notifica della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 , dispone che "Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art. 16, depositando nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento, nella segreteria che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo di ufficio", osserva il Collegio come detta norma vada collegata sistematicamente a quella, alla quale viene disposto espresso rinvio, del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 , che disciplina le forme della notificazione degli atti del processo tributario, distinguendo in modo inequivoco tra le notificazioni eseguite "secondo le norme dell' art. 137 c.p.c. e ss." (comma 2) e le notificazioni "che possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento" (comma 3) e se dirette alla Amministrazione finanziaria od al Concessionario del servizio di riscossione, anche "mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia" (comma 3). Pertanto, attribuendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 , alla parte interessata, la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle sopra indicate, ne segue che laddove tale scelta ricada sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trova applicazione il richiamo - disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2 , - al modello previsto dall' art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell' art. 149 c.p.c. , comma 2 , e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1 , la redazione di apposita relata di notifica sull'originale e la copia dell'atto da parte dell'Ufficiale giudiziario. Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con la modifica normativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 , introdotta dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a) , conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73 , che ha eliminato l'originario rinvio agli " art. 137 c.p.c. e ss.", sostituendolo con il rinvio "al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 ", (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5871 del 13/04/2012 ;e quanto alle notifiche della sentenza precedenti la modifica legislativa, Corte Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014;Cass. n. 8151 del 2015).
Va, altresì, osservato che nel contenzioso tributario, qualora l'Agenzia delle entrate abbia partecipato al giudizio d'appello, instaurato successivamente al 1 gennaio 2001 - come nella specie - senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notifica della sentenza impugnata va effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve, nei confronti della sede centrale dell'Agenzia o alternativamente nei confronti degli uffici periferici della stessa (Sez. U, Sentenza n. 3116 e n. 3118 del 14/02/2006;conf. ex multis Sez. 5, Sentenze n. 8507 del 09/04/2010 e n. 5358 del 07/03/2014, Cass. n. 441 del 2015;n. 12933 del 2016;v. da ultimo, sulla validità della notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 ).
Posta la validità della notifica della sentenza di appello, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica, a mezzo servizio postale, presso lo studio del procuratore costituito (Dott. L.L., in Via (---)) delle sig.re I.I. in data 22 aprile 2016 (nel termine breve di sessanta giorni decorrente dal 22.02.2016) ma tale notifica non si è perfezionata in quanto il destinatario era risultato irreperibile a tale indirizzo, come attestato in data 27 aprile 2016 dall'agente postale. L'Agenzia provveduto a rinotificare il ricorso nei confronti delle sig.re I.I. (presso il corretto indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario Dott. M. L.L. in (---), con consegna a mani di collaboratore) in data 7 luglio 2016.
Orbene, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall' art. 325 c.p.c. , salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa ( Cass., sez. un., 15 luglio 2016 n. 14594 ).
Il mancato esito positivo del primo tentativo di notifica, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha dimostrato di avere riattivato la procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza - che costituisce circostanza pur sempre a carico probatorio del notificante e che, dunque, in mancanza di diversa prova deve farsi coincidere con la data del 27.04.16 di attestata irreperibilità del destinatario - dell'esito negativo del primo tentativo di notifica.
In mancanza di prova da parte dell'Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso principale proposto nei confronti delle sig.re I.I. va dichiarato inammissibile per tardività della notifica oltre il termine breve scaduto il 22.04.2016.