Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2009, n. 2865
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Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito, e quindi anche la decisione sulla domanda eventualmente proposta in via subordinata, la quale non può essere dichiarata improponibile, essendo riservata al giudice cui spetta la potestà di decidere, altrimenti potendosi verificare il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda subordinata, con la conseguente preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice fornito di giurisdizione su quella principale. (Nella specie, il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione sulla domanda "ex contractu" proposta da una casa di cura privata per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, ed aveva altresì dichiarato improponibile la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.: in applicazione del predetto principio, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda principale e cassato con rinvio anche in riferimento alla domanda subordinata).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3361/2007 proposto da:
SUD FACTORING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato P M A, rappresentata e difesa dall'avvocato R V A, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell'avvocato M R, rappresentata e difesa dall'avvocato C F, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
CASE DI CURA RIUNITE S.R.L.;
- intimati -
sul ricorso 6957/2007 proposto da:
CASE DI CURA RIUNITE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, ex L. n. 95 del 1979, in liquidazione, in persona del Commissario
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A presso lo studio dell'avvocato VULPETTI VALENTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDI NICOLA VITTORIO per procura a margine del ricorso, VINCENZO VITO CHIONNA per procura speciale del notaio Dott. Pietro Boero di Torino, rep. 164805 del 23/11/07, in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell'avvocato M R, rappresentata e difesa dall'avvocato CIPRIANI FRANCESCO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
SUD FACTORING S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1036/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
uditi gli avvocati Vito Andrea RANIERI, Vincenzo Vito CHIONNA in proprio e per delega dell'avvocato Nicola Vittorio Riccardi, Franco CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1994, la s.r.l. Case di Cura Riunite, esercente attività di cura privata, convenne dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 83.136.042.183, a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate negli anni 1989, 1991, 1992, 1993 e 1994 in regime di convenzione, nonché della somma di L. 22.967.009.560, a titolo di adeguamento delle rette relative agli anni 1990, 1992 e 1993, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione degli importi. Invocò in via subordinata l'applicazione dell'art. 2041 c.c.. La Regione resistette, sostenendo di aver già pagato una somma superiore al dovuto, in quanto le norme vigenti non consentivano il rimborso di prestazioni rese in favore di pazienti ricoverati oltre il numero dei posti autorizzati.
Nel giudizio spiegò intervento la Sud Factoring s.p.a.: affermò di essere cessionaria dei crediti della società per un importo di L. 25.826.046.224 e di avere ricevuto dalla Regione solo pagamenti parziali;
domandò che, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, la convenuta fosse condannata ad adempiere nei suoi confronti fino a concorrenza della somma di L. 14.563.026.024, di cui si professò ancora creditrice.
Il Tribunale di Bari accolse parzialmente le domande con sentenza del 27 gennaio 2004 e condannò la Regione al pagamento della somma di Euro 26.035.404 in favore della Case di Cura Riunite e della somma di Lire 12.812.107.969 in favore della Sud Factoring.
2.- Propose appello la Regione Puglia, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e
l'improponibilità della domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Dedusse nel merito che il Tribunale aveva errato nel porre a suo carico le complessive somme di L. 416.000.000.000 per prestazioni ulteriori rispetto ai ricoveri e di L. 67.256.556.408 per ricoveri in esubero;
affermò che esse non erano dovute neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c., per insussistenza dei relativi presupposti;
sostenne infine l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva determinato il numero di posti letto autorizzati, nonché l'esistenza di un errore di calcolo nella determinazione del dovuto, affermando altresì l'illegittimità della condanna in favore del terzo interventore.
Le appellate resistettero e la Sud Factoring propose anche appello incidentale, chiedendo il riconoscimento degli interessi legali sulla somma riconosciutale, nonché il rimborso delle spese di consulenza. Con sentenza del 17 novembre 2006 la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande fondate sulla convenzione, nonché l'improponibilità della domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
ha inoltre compensato per metà le spese del doppio grado di
giudizio, condannando solidalmente l'attrice e l'interventrice al pagamento del residuo.
Ha ritenuto che la domanda proposta dall'attrice in via contrattuale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 1, avendo ad oggetto un rapporto che, in quanto derivante da una convenzione stipulata ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 44, è qualificabile come concessione amministrativa. Ha escluso al riguardo l'applicabilità dell'art. 5 cit., comma 2, sul rilievo che la controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto alla Case di Cura Riunite non già per le prestazioni rese con riferimento ai posti letto autorizzati, ma per altre prestazioni (quali ricoveri brevi ed urgenti, TAC e RMN), ed implica pertanto una necessaria attività di interpretazione della convenzione e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla Pubblica Amministrazione, ai fini della concreta individuazione della posizione delle parti nel rapporto concessorio. Ha escluso che tale conclusione contrasti con la sentenza emessa il 6 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di *Bari*, che ha declinato la giurisdizione nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera con cui la Regione aveva disposto il recupero delle somme pagate per prestazioni non comprese nella convenzione, osservando che con tale decisione il giudice amministrativo s'è limitato a prendere atto dell'avvenuto ripristino in subiecta materia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., la Corte d'Appello ne ha dichiarato l'improponibilità per insussistenza del requisito della sussidiarietà, rilevando che la decisione adottata in ordine alla domanda proposta in via contrattuale non escluda la possibilità di riproporla dinanzi al giudice amministrativo. Ha infine esteso tali considerazioni all'interventrice cessionaria del credito, considerando che alla stessa erano opponibili le medesime eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente e che nella specie erano addotti fatti impeditivi del sorgere del credito.
3.- Avverso la predetta