Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2024, n. 19039

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Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso, non avendo natura di giudicato sostanziale, non genera la preclusione da "bis in idem" e, quindi, non comporta il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio; inoltre, ne consegue che non può porsi una questione di estensione del giudicato, atteso che, non sussistendo un giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può essersi formato sul deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'inammissibilità, per preclusione da "bis in idem", della querela di falso proposta avverso foglio firmato in bianco oggetto di altro giudizio - nella specie, foglio contenente dichiarazione incondizionata di dimissioni - conclusosi con sentenza nella quale il Tribunale si era limitato a pronunciare l'inammissibilità della querela, sul rilievo che era stata dedotta una tipica ipotesi di violazione del mandato "ad scribendum" e, dunque, di riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa tra le parti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2024, n. 19039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19039
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11523/2021 AULA 'A' Numero sezionale 2175/2024 Numero di raccolta generale 19039/2024 Data pubblicazione 11/07/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Giudicato su questione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO processuale – L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E effetti SEZIONE LAVORO R.G.N. 11523/2021 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 14/05/2024 PU Dott. CARLA PONTERIO - Rel. - Consigliera - Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliera - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11523-2021 proposto da: PAGNOZZI PELLEGRINA, FERRIGNO FABRIZIA, FERRIGNO VALENTINA, FERRIGNO ALESSIA, in qualità di eredi di FERRIGNO CORRADO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SINUESSA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIA AGATA TESTA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANCARLO 2024 VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA, ANTONIO SALEMME;
2175

- ricorrenti -

contro

FERROLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MASSIMO FAILLA, MARIA ELISABETTA CASSANETI;

- controricorrente -

1 avverso la sentenza n. 3584/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero registro generale 11523/2021 Numero sezionale 2175/2024 NAPOLI, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 2510/2018;
Numero di raccolta generale 19039/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Data pubblicazione 11/07/2024 del 14/05/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocata Generale RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine rinvio alle Sezioni Unite.

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Napoli, IX sezione civile (sentenza n. 3584/2020), ha respinto l'appello di OR GN, confermando la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli n. 10819/2017) che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso dal medesimo proposta nei confronti della FE SP in merito al documento datato 8.10.1997 (foglio firmato in bianco).

2. La Corte territoriale ha premesso che lo stesso documento era stato oggetto di un precedente giudizio per querela di falso, definito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2012, divenuta irrevocabile, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda;
che nella sentenza appena citata si dava atto di come il GN non avesse “minimamente contestato di avere sottoscritto in bianco il foglio poi riempito mediante la scrittura oggetto di querela di falso (e, precisamente, mediante la dichiarazione di dimissioni”)” ma avesse solo eccepito “l'avvenuto riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa con la convenuta FE SP” in base alla quale “il suddetto riempimento – mediante l'inserimento della dichiarazione di dimissioni – era subordinato all'avvenuto riconoscimento, in favore del predetto istante, delle spettanze maturate a titolo di provvigioni ed indennità”.

3. La sentenza ora impugnata per cassazione ha ritenuto, in conformità alla decisione di primo grado, che il giudicato 2 Numero registro generale 11523/2021 formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. Numero sezionale 2175/2024 Numero di raccolta generale 19039/2024 3919/2012, in cui, incidentalmente, era stata accertata la Data pubblicazione 11/07/2024 veridicità della sottoscrizione del GN, precludesse il riesame della medesima questione.

4. Avverso tale sentenza EL ZI, LE, IZ e SI GN, eredi (con beneficio d'inventario) di OR GN, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La FE SP ha resistito con controricorso.

5. Il procedimento, originariamente fissato per la decisione in adunanza camerale è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. L'Avvocata Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la rimessione della causa alla Prima Presidente al fine dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Ragioni della decisione 6. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 221 c.p.c. Si impugna la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente una preclusione da giudicato sull'erroneo presupposto che la “veridicità della sottoscrizione (fosse) stata, per inciso, accertata con sentenza passata in giudicato”. Parte ricorrente trascrive le pagine da 3 a 6 della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2012 per segnalare come essa contenga una mera pronuncia di inammissibilità della querela di falso basata sulla prospettazione di parte ricorrente basata sulla ragione più liquida, senza alcun accertamento in ordine alla autenticità della sottoscrizione.

7. Il motivo di ricorso è fondato.

8. Secondo il disposto dell'art. 2702 c.c., il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato, fino a querela di falso, alla provenienza della 3

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