Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 26587

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Massime1

La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 26587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26587
Data del deposito : 17 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.I.A.S., elettivamente domiciliato in Roma,
via Stefano Longanesi 9, presso l'avv. RUSSO Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO Nicola, del Foro di Vibo Valentia, per procura in atti;

- ricorrente -

contro
A.B.L., elettivamente domiciliata in Roma, via
Giulio Rubini 48/d, presso l'avv. GULLO Raffaele, rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO Paola, del Foro di Catanzaro, per procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 7/2008 in data 5 marzo 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dott. Schiro' Stefano;

uditi, per il ricorrente, l'avv. Salvatore Vitale, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e, per la controricorrente, l'avv. Carlo De Marco, per delega, che ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 5 marzo 2008 la Corte di appello di Catanzaro, - pronunciando sull'appello proposto da A.B.L. nei
confronti di D.I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 5 giugno 2007, che, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i suddetti coniugi, aveva affidato ad entrambi i genitori i figli minori e l'esercizio della relativa potesta', ponendo a carico del D. I. l'obbligo di corrispondere in favore della A., quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 600,00 - affidava i figli minori alla madre, attribuendole in via esclusiva la potesta' di genitore, provvedendo a regolamentare gli incontri dei figli medesimi con il padre, ponendo al carico del D. I. l'obbligo di contribuire, nella misura della meta', al pagamento delle spese straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e mediche e confermando nel resto la sentenza impugnata.
1a. A fondamento della decisione la Corte di merito osservava, per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori doveva considerarsi come una eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravita tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarieta' esclusivamente in relazione al rapporto genitore - figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravita' tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacita' di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare. Nel caso di specie i giudici di appello rilevavano la totale inadempienza del padre, sin dal 1996, all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale e la discontinuita', desumibile dalla sentenza di separazione dei coniugi in data (OMISSIS), con la quale il D. I. aveva inteso esercitare

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