Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2009, n. 2871
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La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo. Sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorchè anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'Arcangelo Giuliano, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli 76, presso lo studio dell'avv. Severino D'Amore, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. G G;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza n. 1107/2006, depositata il 7/12/2006 dalla Corte di appello di L'Aquila. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3/2/2009 dal Relatore Cons. Dott. F T;
Sentito l'avvocato dello stato Guida per la parte resistente;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie;
La Corte:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15/3/2007, D'Arcangelo Giuliano ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso e depositata memoria da parte del ricorrente, la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 3/2/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della pronuncia impugnata emerge in fatto che avendo ricevuto cartella esattoriale per il pagamento di L.
5.544.760 a titolo di mancato versamento del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 1992, D'Arcangelo Giuliano ha proposto opposizione al Tribunale di Chieti, che con sentenza n. 57/2005 ha integralmente accolto la domanda, annullando l'atto impugnato con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali. L'Amministrazione si è gravata al giudice superiore, che con la pronuncia in epigrafe richiamata ha declinato la giurisdizione perché trattavasi di controversia riservata all'esame delle Commissioni Tributarie.
Il D'Arcangelo ha impugnato l'anzidetta statuizione, sostenendo con l'unico motivo la violazione ed erronea applicazione degli artt. 442 e 444 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in quanto le cause in tema di contributo al SSN erano state devolute alle Commissioni Tributarie soltanto con la L. n. 448 del 2001, art. 12, di cui la Corte di appello non avrebbe potuto fare applicazione al caso di specie perché il ricorso introduttivo era stato depositato il 15/2/1999 e, dunque, in epoca largamente antecedente all'entrata in vigore della novella sopra indicata.
Così riassunta la doglianza di parte ricorrente, giova rammentare che quella delle Commissioni Tributarie è nata come una giurisdizione circoscritta ad una serie tassativa di