Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/06/2019, n. 17554

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/06/2019, n. 17554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17554
Data del deposito : 28 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente, ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3215/2015 R.G., proposto da B I, rappresentato e difeso dall'avv. A C e dall'avv. A F, con domicilio eletto in Roma, Via Oslavia n. 40.

- ricorrente -

contro

A S e M L, rappresentate e difese dall'avv. F M e dall'avv. L d L, con domicilio eletto in Roma alla Via Nicotera n. 29. - controricorrenti- e T C M A, rappresentata e difesa dall'avv. M L e dall'avv. G M, con domicilio eletto in Roma alla Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. A F. -con troricorren te- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1103/2014, depositata in data 9.6.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2018 dal Consigliere G F.

FATTI DI CAUSA

I B ha adito il tribunale di Alessandria, esponendo di aver esercitato in modo pacifico e continuo una servitù di attingimento di acqua da un pozzo esistente nella proprietà della T;
che la convenuta aveva chiuso il pozzo, impedendo l'esercizio del diritto. Ha chiesto di dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù e di disporre il ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria di spese. La convenuta ha resistito alla domanda, chiedendo di chiamare in causa S A e L M, da cui aveva acquistato l'immobile, per essere manlevata in caso di soccombenza. Il Tribunale ha accolto la domanda di usucapione ed ha ordinato il ripristino del pozzo. Su appello di Claudia T, la pronuncia di primo grado è stata integralmente riformata dalla Corte distrettuale di Torino, la quale, ricondotta !a domanda all'ipotesi regolata dall'art. 1080 c.c., ha rilevato che lo stesso appellato aveva riconosciuto che l'acqua era stata attinta in modo saltuario e mediante una pompa amovibile, ed ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti e la stessa utilitas della servitù. Ha negato che la porta di accesso al vano ove era collocato il pozzo costituisse un'opera visibile ai sensi dell'art. 1061 c.c., essendo funzionale al passaggio in favore del preteso fondo servente e non all'attingimento di acqua. Per la cassazione di questa sentenza I B ha proposto ricorso in 6 motivi, illustrati con memoria. S A, L M e Claudia Maria Angela T hanno depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 c.p.c., per aver la Corte distrettuale definito la causa conformemente alla giurisprudenza di legittimità, poiché l'impugnazione non verte esclusivamente su questioni di diritto ma solleva profili concernenti la motivazione e l'esame di fatti decisivi per il giudizio, invocando inoltre, anche riguardo alle denunciate violazioni di legge, orientamenti di questa Corte (quanto all'apparenza delle opere destinate all'esercizio della servitù) di cui non sollecita alcuna revisione, lamentandone una non corretta applicazione da parte del giudice di merito (Cass.22326/2018).

2. Con il primo motivo (indicato in ricorso con il n. 3.1.) si deduce la violazione degli artt. 1080, 1061, 1027 e 1028 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza erroneamente asserito che la servitù di presa di acqua deve essere esercitata in modo continuo e senza interruzioni, trascurando che il prelievo era stato effettuato senza restrizioni e che sussistevano opere visibili per l'esercizio della servitù, consistenti nella stessa esistenza del pozzo all'interno della proprietà dei convenuti, accessibile attraverso una porta che conduceva esclusivamente alla proprietà del ricorrente. Il secondo motivo (indicato con il n. 3.2.) censura la violazione degli artt. 1080, 1061, 1027 e 1028 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., asserendo che la sentenza abbia escluso erroneamente l'usucapione della servitù, ritenendo necessario, a tale effetto, un prelievo continuo dell'acqua, e per aver ritenuto che il diritto non fosse caratterizzato da un'utilitas di carattere reale, benché l'acqua fosse stata utilizzata per l'irrigazione di un giardino (la cui esistenza, all'interno del fondo dominante, era stata confermata dalle prove acquisite ed era circostanza incontestata ) e nelle Frequenti occasioni in cui si erano verificate interruzioni dell'erogazione dell'acqua. Il terzo motivo censura (indicato con il n. 3.3.) la violazione degli artt. 1080 e 1061 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello abbia negato la sussistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, trascurando che il pozzo era collocato all'interno di un vano chiuso su tre lati ed accessibile da una porta in legno che dava accesso solo alla proprietà del B, dovendo dette opere considerarsi un adminiculum servitutis. La presenza della porta di accesso non poteva risultare indizio della sussistenza di un diritto di passaggio in favore della Trulli perché essa conduceva ad un vano al quale non era consentito accedere direttamente dalla proprietà della resistente. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
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