Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/04/2022, n. 11453

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/04/2022, n. 11453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11453
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22537-2020 proposto da: M M GAZIA ELENA, S.G.R. - SOCIETA' GESTIONE RESIDENCE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentate e difese dall'avvocato G M S, in giudizio anche personalmente ex art. 86 c.p.c. in qualità di legale rappresentante della predetta società;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FORO TRAIANO

1-A, presso lo studio dell'avvocato D S, rappresentato e difeso d`ovvocato LUIGI DI PIETRO;
GENERALI ITALIA S.P.A. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA

4, presso lo studio dell'avvocato P G, che la rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 17/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8/18, dispose la separazione della causa relativa alla domanda di risarcimento del danno proposta da M G E M e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. a seguito degli eventi atmosferici del gennaio-marzo 2011, per omessa canalizzazione da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi e da parte della Provincia di Teramo delle acque reflue provenienti dalla strade pubbliche, via Di Iorio e via Riccitelli, e alle domande di manleva proposte dai predetti enti nei confronti delle rispettive società assicuratrici, UnipolSai S.p.a. e Generali Italia S.p.a.;
dichiarò in relazione a detta causa l'incompetenza del Giudice adito, essendo competente il Tribunale ordinario di Teramo, innanzi al quale il giudizio andava riassunto nel termine di gg. 60 dalla comunicazione di quella sentenza;
rigettò, altresì, le domande proposte dalla Mariano e dalla S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. nei confronti della Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- Provincia di Teramo, fondate sulla mancata attuazione delle necessarie opere di manutenzione dell'alveo e degli argini del torrente Borsacchio;
condannò le ricorrenti, in solido, alle spese di lite in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi, della Provincia di Teramo e delle già indicate società assicuratrici e pose le spese di c.t.u. a carico delle ricorrenti. M G E M e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. impugnarono, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le statuizioni relative a rigetto della domanda proposta nei confronti della Provincia di Teramo e alle spese di lite. Si costituirono con distinti atti il Comune di Roseto degli Abruzzi e la sua assicuratrice, Generali Italia S.p.a.. Rimasero contumaci la Provincia di Teramo e UnipolSai S.p.a.. All'udienza del 19 dicembre 2018 il difensore delle ricorrenti dichiarò a verbale di rinunciare all'appello nei confronti della Provincia di Teramo e di UnipolSai S.pa., avendo con le stesse raggiunto un accordo anche per le spese, e dichiarò che persisteva l'interesse a ricorrere in quella sede nei confronti del predetto Comune e della compagnia assicuratrice dello stesso, nei cui confronti la causa era stata riassunta dinanzi al Tribunale ordinario, per la condanna alle spese conseguente alla già ricordata dichiarazione di incompetenza del TRAP. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 17/20, depositata il 14 febbraio 2020, rigettò l'appello e condannò le appellanti, in solido, alle spese di quel grado. Avverso tale decisione M G E M e la S.G.R. - Società Gestione Residence S.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. Il Comune di Roseto degli Abruzzi e Generali Italia S.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. Generali Italia S.p.a. ha pure depositato memoria. Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «Difetto di motivazione per mancato e/o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, in relazione art. 360, n. 5, c.p.c. - Error in judicando». Con tale articolato mezzo le ricorrenti rappresentano che il Tribunale Superiore delle Acque ha ritenuto non fondato il secondo motivo d'appello - esaminato preliminarmente - sul rilievo che la competenza va individuata «in base ai fatti prospettati, ed altro è la fondatezza della domanda o la prova della sussistenza di quelli costitutivi: sicché è al momento della proposizione che la competenza va individuata ed in base a quanto dedotto a fondamento della pretesa azionata, mentre non rileva sulla competenza, ma direttamente sul merito, il successivo riscontro della sussistenza o meno dei fatti dedotti a base della domanda. In altri termini, il giudice individuato come competente non cessa di essere tale se, in punto di fatto, le circostanze dedotte a sostegno della pretesa azionata risultano poi insussistenti o sfornite di prova». Ad avviso delle ricorrenti, quanto affermato dal TSAP e appena riportato non sarebbe condivisibile, date le risultanze processuali e univocamente concordi nell'attribuire la responsabilità dell'accaduto anche alla Provincia di Teramo per la mancata corretta irreggimentazione delle acque del torrente Borsacchio. Le ricorrenti sostengono che né il TRAP né il TSAP avrebbero tenuto conto di quanto dalle medesime dedotto in relazione alla competenza nella "conclusionale"di prime cure, sia con riferimento a profili processuali sia in relazione al merito. In tale atto e con riferimento ai profili processuali, era stato rappresentato dalle attuali ricorrenti che la presente controversia era Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 -4- stata inizialmente introdotta con ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale civile di Teramo - Sezione di Atri, che aveva dichiarato con ordinanza depositata il 29 marzo 2012 la propria incompetenza per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Ad avviso delle ricorrenti, non essendo stata tale ordinanza impugnata con il regolamento di cui all'art. 47 c.p.c., l'incompetenza dichiarata sarebbe stata incontestabile;
peraltro, né il Comune di Roseto degli Abruzzi né la provincia di Teramo, nel costituirsi dinanzi al TRAP, avevano contestato la competenza del giudice adito, sicché non era più contestabile la competenza neppure nel "successivo giudizio di merito". Quanto al merito, le ricorrenti deducono di aver rappresentato che, secondo le risultanze dell'ATP, l'evento dannoso, si sarebbe «verificato per fatto e colpa del Comune di Roseto degli Abruzzi per la mancata irreggimentazione delle acque piovane provenienti da monte da Via Di Iorio (già Strada Comunale del Borsacchio) e da via Sola gna, e della Provincia di Teramo, sia per la mancata irreggimentazione delle acque provenienti da via Riccitelli (S.P. 20) sia per l'assoluta mancanza di manutenzione e pulizia dell'alveo e degli argini del Torrente Borsacchio». Si tratterebbe, quindi, di "posizioni inscindibilmente connesse non solo dal punto di vista processuale ma anche sostanziale", sicchè il giudizio sarebbe stato ritualmente incardinato innanzi al TRAP. Secondo le ricorrenti, allorché in base alle risultanze istruttorie ha ritenuto che la responsabilità dell'accaduto di cui si discorre fosse da ascriversi al Comune e alla Provincia per l'omessa canalizzazione da parte di tali enti delle acque reflue provenienti da strade pubbliche e non dalla mancata irreggimentazione del Torrente Borsacchio, con la conseguenza che il giudizio non sarebbe stato più di competenza esclusiva del TRAP ex art. 140 T.U. n. 1775/1933, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche avrebbe dovuto dichiarare la propria Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 -5- incompetenza su tutta la domanda disponendone la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, come disposto nel capo a) della sentenza, e non rigettare la domanda e condannare le ricorrenti alle spese. Con riferimento poi al secondo motivo di appello (con cui, a detta del TSAP, erano state «censurate le statuizioni con le quali il TRAP [aveva] affermato che, in occasione degli eventi del 1°-3 marzo 2011 costituiva fatto assolutamente incontroverso che l'innalzamento del livello del torrente non aveva causato alcuna esondazione né conseguente allagamento dei terreni limitrofi»), dichiarato inammissibile dal TSAP, sul rilievo che, a seguito dell'intervenuto accordo transattivo dedotto dalle ricorrenti con la Provincia e la sua società assicuratrice, sarebbe intervenuta carenza di interesse, le attuali ricorrenti lamentano che il TSAP non avrebbe tenuto conto dei seguenti fatti decisivi: a) la transazione era intervenuta successivamente alla proposizione dell'appello, sicché questo era ammissibile e tale doveva rimanere sino alla decisione;
b) nessuna delle parti in causa aveva chiesto che fosse pronunciata l'intervenuta carenza di interesse su cui il TSAP ha fondato l'inammissibilità del primo motivo di gravame, c) nel dispositivo della sentenza impugnata in questa sede si darebbe atto della intervenuta carenza di interesse solo incidenter tantum, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello, tanto che la Provincia di Teramo e la UnipolSai S.p.a. sono state dichiarate prima non costituite e poi nel dispositivo contumaci, sintomo questo anche dell'evidente contraddittorietà e illogicità della sentenza, d) in conclusionale le appellanti avevano dedotto che la cessazione della materia del contendere sopravvenuta nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando se sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle stesse. Ric. 2020 n. 22537 sez. SU - ud. 09-11-2021 -6- Lamentano, altresì, le ricorrenti che il TSAP, sul tema della soccombenza virtuale della Provincia, non avrebbe speso alcuna parola, non solo in relazione alle conclusioni finali ma anche a quanto illustrato nell'atto di appello e nella "conclusionale".
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi