Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2013, n. 8205
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La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G B - Presidente -
Dott. U F - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. C F M - Consigliere -
Dott. V E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24965/2009 proposto da:
GOLIA MARIA GLOMRA65D63L213R, MIGLIETTA ERIKA
MGLRKE85T67I119M nella loro qualità di eredi legittime del defunto MIGLIETTA ALBINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentati e difesi dall'avvocato F V giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
M ROSSELLA MRRRSL65R64I119A, GUADALUPI CLAUDIO GDLCLD64B23B180R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA N.24, presso lo STUDIO GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato L M C giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
PERRONE DONATO, TRIO SALVATORE, MELA ANTONIO, GRAVINA GIOVANNI, CURATELA DEL FALLIMENTO DI D'AMICO ORONZO, TRIO CALCESTRUZZI S.R.L., MIGLIETTA COSIMO, COOPERATIVA MAGNOLIA S.R.L., ZACCARIA GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 723/2008 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/11/2008, R.G.N. 847/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l'Avvocato A S;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 aprile 2005 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, rigettava la opposizione di terzo all'esecuzione ex art.619 c.p.c. proposta da Guadalupi Claudio e Morroi Rossella,
coniugi in regime di comunione legale, proposta contro il pignoramento immobiliare trascritto da Maglietta Benito Alvino in data 11 maggio 1992, ovvero in data anteriore alla trascrizione dell'atto di acquisto da parte dei Guadalupi di un immobile con annessi box e giardino, dalla Cooperativa La Magnolia Società Cooperativa s.r.l. avvenuta il 15 maggio 1992.
Su gravame degli opponenti la Corte di appello di Lecce il 6 novembre 2008 dichiarava privo di effetti il pignoramento immobiliare in oggetto e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformando la sentenza di prime cure.
Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione Golia Maria, Maglietta Erika, quali eredi di Maglietta Benito, affidandosi a cinque motivi.
Resistono con controricorso i coniugi Guadalupi, che depositavano memoria.
All'udienza del 12 dicembre 2011 il Collegio, su conforme richiesta del P.G., dispose per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Giuseppe Zaccaria.
L'incombente risulta espletato ed i ricorrenti hanno ridepositato memoria per l'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Per una migliore comprensione della vicenda il Collegio osserva quanto segue.
Il 13 maggio 1992 M B A contro la Magnolia Cooperativa s.r.l. trascriveva un pignoramento immobiliare notificata in data 11 maggio 1992 su un immobile ubicato in Suturano alla via Specchia n. 37 con annesso box e giardino.
Questo immobile fu venduto con atto di compravendita del 28 aprile 1992 tra la Magnolia e Guadalupi Claudio, coniugato in regime di comunione legale con Morroi Rossella.
M A (classe 1964) il 15 maggio 1992 aveva eseguito pignoramento immobiliare in danno della Magnolia, nella qualità di creditore della stessa in forza di precetto cambiario. Il M A - creditore - non trascriveva in proprio favore tale atto di pignoramento, che, come si evinceva dalla nota di trascrizione veniva trascritto il 13 maggio 1992 contro la Magnolia in favore di M B A (classe 1937).
Nella procedura esecutiva erano intervenuti la Trio Calcestruzzi s.r.l., T S, M A, P D, M C, Z G, la Curatela del Fallimento di D'Amico Orazio e Gravina Giovanni. Asserendo che la trascrizione del pignoramento fosse nulla i coniugi Guadalupi proposero opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.. La Corte territoriale riformava la decisione di prime cure perché gli appellanti - i coniugi Guadalupi - che erano legittimati a proporre opposizione con la richiesta di nullità della trascrizione contestavano la opponibilità ad essi del pignoramento e, quindi, si trattava di opposizione all'esecuzione ed inoltre perché la nota di trascrizione era invalida, in quanto il pignoramento eseguito dal creditore procedente M A (classe 1964) risultava dalla nota di trascrizione - trascritto ad istanza ed in favore di altro soggetto - M B A nato a Cellino San Marco il 5 novembre 1937 -, identificato in modo inequivoco. Quindi, il pignoramento era invalido ed inefficace (p.7 sentenza impugnata). 2. - Ciò posto in rilievo ritiene il Collegio che la questione proposta dai resistenti, che hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, essendo le relative notifiche effettuate a P D e M C il 25 novembre 2009, ossia fuori termine, - per ragioni logiche va esaminata per prima. La sentenza de qua è stata pubblicata il 6 novembre 2009 ed ha ad oggetto la opposizione ex art.619 c.p.c., per cui non è soggetta alla sospensione dei termini
feriali.
La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata per ultimo a P D e M C il 25 novembre 2009. Nel processo di appello le parti presenti sono:
1) gli attuali resistenti - Guadalupi Claudio e Morroi Rossella - appellanti;
2) Golia Mario e Maglietta Erika quali eredi di M A - appellato;
3) Cooperativa Magnolia-Curatela fallimento di D'Amico Orazio - Gravina Giovanni - M A - Miglietta Cosimo - P D -Trio Calcestruzzi s.r.l. - Z G - appellati contumaci.
Il ricorso è stato notificato presso il domicilio eletto al procuratore degli attuali resistenti, all'epoca appellanti, il 6 novembre 2009 e nello stesso giorno alla Cooperativa Magnolia, alla Trio Calcestruzzo, al suo procuratore, al titolare della Trio e al suo procuratore.
Al procuratore di M A il ricorso è stato notificato il 23 novembre 2009.
A Gravina Giovanni il ricorso è stato notificato il 23 novembre 2009 ex art. 140 c.p.c., al suo procuratore il 20 novembre 2009. A P D il ricorso è stato notificato presso il domiciliatario e al suo difensore il 26 novembre 2009. A M C il ricorso è stato notificato a mezzo posta A.R. il 25 novembre 2009 e al suo procuratore il 20 novembre 2009. Alla Curatela del fallimento di D'Amico Orazio il 23 novembre 2009 e al suo procuratore il 20 novembre 2009.
Osserva il Collegio che, in merito alla eccezione dei resistenti, si verte in tema di opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) ed esattamente di opposizione avverso un pignoramento immobiliare in cui erano intervenuti la Trio, T S, M A, P D, M C, Z G, la Curatela del D'Amico e Gravina Giovani. In tema di opposizione di terzo parti necessarie sono solo i creditori e il debitore esecutato nonché il terzo pignorato quando abbia un interesse alla vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento (Cass. n. 11585/09). Nel caso in esame creditore procedente era M A cl. 1964;debitore esecutato la Cooperativa Magnolia,;terzi i coniugi Guadalupi.
Entro l'anno dalla pubblicazione gli eredi del M A (cl. 1937) a cui favore era stato trascritto il pignoramento, notificavano il ricorso al debitore esecutato - la Magnolia - e ai terzi, per cui nei loro confronti il ricorso è ammissibile. Il rinnovo della notifica del ricorso fu deciso da questa Corte solo per Z G ed è stata effettuata, mentre per gli altri intimati che avevano rivestito la qualità di appellati rimasti tutti contumaci va confermata la validità della notifica, in quanto nell'ipotesi di litisconsorzio necessario l'impugnazione notificata nel termine solo ad alcuni dei litisconsorzi ha effetto conservativo ed impeditivi della decadenza.
In tal caso le successive notificazioni dell'impugnazione, tardivamente eseguite agli altri litisconsorzi - nel caso, processuali - realizzano l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 c.p.c. (Cass. n. 7702/94), ossia valendo come atto di integrazione
del contraddittorio (Cass. n. 19963/05). 1. - Con il primo motivo (violazione art. 360, n.