Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2021, n. 39255

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2021, n. 39255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39255
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, rispettivamente da M M, nata a Milano il 21/04/1977 e da S A C, nato a Vimodrone il 12/06/1956 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. D F, di fiducia avverso la sentenza n. 5982 in data 19/11/2019 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale F T ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale né hanno presentato memorie.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/11/2019, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 04/06/2018 con la quale M M e A C S erano stati condannati alle pene di giustizia per i reati di appropriazione indebita in concorso (capo A, fatta eccezione per l'episodio afferente all'attività di revisione contabile pagata euro 8.000,00, qualificata come truffa) e la sola M anche del reato di tentata truffa (capo B), oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di M M e di A C S, viene proposto ricorso per cassazione. Lamentano i ricorrenti: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 336, 337 cod. proc. pen., 124 cod. pen. in riferimento al S per tutti i capi di imputazione a lui ascritti;
malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti;
error in iudicando;
motivazione illogica risultante dal testo del provvedimento e di natura solo apparente non sussistendo in atti una valida querela nei confronti del S;
improcedibilità del reato per difetto di querela e nullità della sentenza (primo motivo). Si assume come l'unica querela in atti sia quella del 30/06/2016 con la quale era stata chiesta la punizione della sola M, quale amministratore del condominio I Castelli. La frase indicata nella querela del 30/06/2016 "e ogni altro eventuale responsabile" non può essere interpretata nel senso di salvaguardare indiscriminatamente ogni e qualsivoglia futuro autore concorrente nel reato, in quanto, in coerenza con la ratio sottesa all'art. 123 cod. pen., deve riguardare unicamente eventuali autori sconosciuti alle persone offese al momento della redazione dell'atto;
di contro, qualora questi o le loro condotte fossero già in quel momento conosciuti alle parti offese e ciò nonostante le stesse ne omettano l'indicazione in querela, tale omissione implica la loro volontà di non procedere nei loro confronti;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione al capo A), artt. 110, 61 comma 1 n. 7 e 11, 81 comma 2, 640 cod. pen., per il S;
malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti, di natura solo indiziaria;
error in iudicando;
omessa motivazione in merito al concorso ex art. 110 cod. pen. da parte del S nel reato di truffa relativo al titolo di revisore contabile decantato dalla M;
nullità della sentenza (secondo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione al capo B), artt. 56, 640 cod. pen. per la M;
malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti, di natura solo indiziaria;
error in iudicando;motivazione mancante in merito al difetto di querela per il capo B);
nullità della sentenza (terzo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190, 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione al capo A), artt. 110, 81 comma 2, 646 cod. pen., 110, 61 comma 1 n. 7 e 11 cod. pen., 81 comma 2, 640 cod. pen. per il S;
malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale conoscitivo acquisito in atti, di natura solo indiziaria;
error in iudicando;
motivazione illogica risultante dal testo del provvedimento e di natura solo apparente in merito al concorso ex art. 110 cod. pen. da parte del S;
nullità della sentenza (quarto motivo). Si era censurata l'omessa dimostrazione da parte dei giudici di merito sia in ordine allo specifico ruolo del S che, in ipotesi di ritenuto concorso morale, della condotta che avrebbe solo rafforzato il proposito della coimputata, compagna convivente, M;
-violazione di legge per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione riguardo all'eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati (quinto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati, per la gran parte dei motivi proposti, anche in modo manifesto.

2. Va premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Infondato è il primo motivo. Osserva la Suprema Corte come costituisca giurisprudenza costante il principio secondo il quale la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, idonea a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non debba estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali (Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Altomare, Rv. 218329). È tuttavia necessario - ma anche sufficiente - che essa risulti in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale (Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013, De Meo, Rv. 255885). A tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo alla dichiarazione stessa (Sez. 6, n. 11386 del 22/01/2003, Crimi, Rv. 223950). La sentenza impugnata si pone in linea con la tradizionale giurisprudenza di codesta Suprema Corte cha elaborato il principio del favor querelae (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439;
Sez. 2, n. 49379 del 30/11/2012, B.D., non massimata;
Sez. 5, n. 23010 del 06/02/2013, L.S., non massimata), fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod. pen.), in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante (Sez. 5, n. 40148 del 09/09/2015, PG in proc. Colonna e altro, Rv. 265687). Inoltre, va evidenzianto come la verifica circa la volontà di querelarsi o meno costituisca giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta in conformità ai canoni logico-giuridici dì ermeneutica (cfr., Sez. 5 n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806). Alla stregua di quanto precede, si ribadisce che la dichiarazione con la quale le persone offese hanno chiesto con atto in data 30/06/2016, che si procedesse contro la M "e ogni altro eventuale responsabile", deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela da estendersi anche nei confronti del S, le cui condotte erano state espressamente esplicitate nell'atto di querela. Inoltre, nella successiva querela proposta in data 10/11/2016 da G P, in qualità di amministratore del condominio "I Castelli", succeduto alla M, veniva nuovamente ribadita la richiesta di punizione della M e di "ogni altro eventuale responsabile" dei reati prospettati con le condotte ivi descritte. Ed a fugare ogni dubbio in ordine alla volontà dei querelanti di chiedere la punizione anche del S in relazione al capo A), si pone la successiva condotta dei querelanti che, all'udienza del 29/05/2018, ripresentavano la querela a norma del d.lgs. n. 36/2018 anche nei confronti del S, formalizzando la costituzione di parte civile.
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