Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/04/2019, n. 15191
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OIONE CARMINE nato a NAPOLI il 05/12/1996 AMATO DOMENICO nato a CASERTA il 30/11/1989 CAPUTO GENNY nato a NAPOLI il 30/09/1998 AMATO PASQUALE nato a CASERTA il 10/09/1983 avverso la sentenza del 03/07/2017 del TRIB.SEZ.DIST. di CASERTAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a AMATO DOMENICO, AMATO PASQUALE, CAPUTO GENNY e OIONE CARMINE la pena concordata con la pubblica accusa;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati;
CONSIDERATO IN DIRITTO - che i ricorsi sono inammissibili;
- che nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
ciò basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a AMATO DOMENICO, AMATO PASQUALE, CAPUTO GENNY e OIONE CARMINE la pena concordata con la pubblica accusa;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati;
CONSIDERATO IN DIRITTO - che i ricorsi sono inammissibili;
- che nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
ciò basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
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