Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/04/2019, n. 15191

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/04/2019, n. 15191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15191
Data del deposito : 8 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OIONE CARMINE nato a NAPOLI il 05/12/1996 AMATO DOMENICO nato a CASERTA il 30/11/1989 CAPUTO GENNY nato a NAPOLI il 30/09/1998 AMATO PASQUALE nato a CASERTA il 10/09/1983 avverso la sentenza del 03/07/2017 del TRIB.SEZ.DIST. di CASERTAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a AMATO DOMENICO, AMATO PASQUALE, CAPUTO GENNY e OIONE CARMINE la pena concordata con la pubblica accusa;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati;
CONSIDERATO IN DIRITTO - che i ricorsi sono inammissibili;
- che nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
ciò basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell'atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622;
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085;
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902);
- che l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero, rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento, costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 25405801);
all'imputato non è, pertanto, consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso, sulla base dei quali ha formulato la propria proposta (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431);
- quanto alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione;
è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582), a meno che la pena sia illegale (Sez. 2 5, n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B, Rv. 26294301), circostanza da escludersi nella specie;
- che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila;
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