Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22439

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22439
Data del deposito : 24 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 1607-2017 proposto da: KARTODROMO SANTA GIULIA s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avvocato V A, con domicilio eletto in Roma, via di Pietralata, n. 320, presso lo studio dell'Avvocato G M R;

- ricorrente -

contro

REGIONE ABRUZZO, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

e nei confronti di OtiA FIRA s.p.a.;
- intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3437/2016 in data 29 luglio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'Il settembre 2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il ri- getto del ricorso;
uditi l'Avvocato V A e l'Avvocato dello Stato R G.

FATTI DI CAUSA

1. - La Kartodromo Santa Giulia s.r.I., che aveva presentato istanza per ottenere le agevolazioni ai sensi dell'art. 4 della legge del- la Regione Abruzzo 10 luglio 1998, n. 55 (Legge-quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione), è stata ammessa ai relativi benefici giusta determinazione dirigenziale dell'8 marzo 2005 per un importo di euro 71.417,32, a titolo di contributi in conto inve- stimenti per la realizzazione di una pista chiusa attrezzata per corsa di kart, ricevendo a titolo di anticipazione l'accredito, con ordine di bonifico del 1° luglio 2005, della somma di euro 49.992,12, pari al 70% del contributo concesso. Successivamente l'ente Abruzzo Lavoro, a seguito di verifica e so- pralluoghi, ha accertato che nella sede legale e operativa della pre- detta società non era stata avviata l'attività per la quale era stato concesso il contributo e che la società aveva fornito documentazione incompleta, limitata soltanto alla rendicontazione dell'acconto. Accogliendo la proposta di detto ente, la Regione Abruzzo, con determina del dirigente della Direzione politiche attive del lavoro n. 454 del 31 luglio 2014, ha disposto la revoca del contributo ed il re- cupero coattivo della somma erogata a titolo di anticipazione. 2. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sede di Pescara, con sentenza in data 16 novembre 2015, nella resistenza dell'intimata amministrazione regionale, ha rigettato il ricorso della società Kartodromo Santa Giulia, giudicando legittima la revoca a fronte dell'oggettivo e non contestato inadempimento, qualificando l'atto impugnato come annullamento in autotutela e conseguente de- cadenza dal beneficio. 3. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 29 luglio 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società. 3.1. - Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il mo- tivo con cui l'appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudi- ce amministrativo non può essere accolto, essendo inammissibile per abuso del processo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in appello dalla stessa parte che, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva adito la medesima giurisdizione. Nel merito, confermata la qualificazione del provvedimento impu- gnato come annullamento di ufficio, il giudice del gravame ha rilevato che, trattandosi di recupero di una somma illegittimamente erogata (non essendo stati contestati in alcun modo la correttezza dei sopral- luoghi svolti ed il mancato avvio dell'attività di impresa per cui i bene- fici economici erano stati concessi), l'interesse pubblico è da ritenersi in re ipsa. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che sussiste l'evidente esigenza dell'amministrazione di tutelare la corretta funzio- nalizzazione delle risorse pubbliche, compromessa dal comportamen- to non corretto della società, i cui interessi al mantenimento del con- tributo sono da ritenersi nella specie sicuramente sacrificabili, atteso che fin dai verbali di sopralluogo effettuati nel 2008 era emersa la mancata realizzazione dell'investimento che giustificava il contributo.4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, la so- cietà Kartodromo Santa Giulia ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 dicembre 2016, sulla base di due motivi. La Regione Abruzzo ha resistito con controricorso. L'altra intimata - la FIRA s.p.a. - non ha svolto attività difensiva in questa sede.
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