Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2020, n. 17700
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e SENTENZA sul ricorso 19395-2014 proposto da: S F, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato P B, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;- ricorrente -contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato E U, che lo rappresenta e difende;r - controricorrente - avverso la sentenza n. 3171/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2014 R.G.N. 7543/2008;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2020 dal Consigliere Dott. L C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato C D A per delega verbale Avvocato P B;udito l'Avvocato G F per delega verbale Avvocato E U. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 26.5.2014, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda con cui F S aveva chiesto la restituzione, a titolo di eccedenza contributiva, dell'intero montante contributivo accantonato in suo favore presso l'INPS dall'Agensud e non utilizzabile in suo favore nel regime pensionistico INPDAP cui ella era stata assoggettata a seguito del proprio trasferimento presso il Ministero delle Attività Produttive e la conseguente ricongiunzione della posizione pensionistica. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la restituzione dei contributi versati prevista dall'art. 14-bis, comma 4, d.lgs. n. 96/1993, in favore del personale cessato dal servizio con Agensud dopo il 13.10.1993 e prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 32/1995 (conv. con I. n. 104/1995), concernesse non già l'intero montante dei contributi versati presso l'INPS, con i relativi frutti, ma soltanto la parte versata dal lavoratore assicurato. Avverso tali statuizioni F S ha ricorso per cassazione, deducendo un unico e articolato motivo di censura. L'INPS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 14-bis, comma 4, d.lgs. n. 96/1993, e degli artt. 2 e 5, I. n. 29/1979, per avere la Corte di merito ritenuto che la restituzione dei contributi versati, di cui all'art. 14-bis, comma 4, cit., concernesse soltanto i contributi versati dal lavoratore e non invece l'intero montante delle somme risultanti dalla contribuzione versata in suo favore da Agensud e dai frutti da essa prodotti: ad avviso di parte ricorrente, infatti, la disposizione cit., secondo la quale «il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali», andrebbe letta insieme agli artt. 2, commi 2° e 3°, e 5, commi 2° e 30, I. n. 25/1979, che, nel disciplinare l'istituto della ricongiunzione, stabiliscono che essa operi, rispettivamente, mediante l'annullamento della contribuzione versata da parte della gestione che ne è detentrice, il trasferimento alla gestione ricevente di una somma pari al montante della contribuzione versata e dei suoi frutti, calcolati in ragione dell'interesse composto del 4,50%, e l'imputazione, sulla nuova posizione contributiva, di una rendita vitalizia pari a quella necessaria per produrre effetti equivalenti alla contribuzione mancante, giusta il meccanismo di cui all'art. 13, I. n. 1338/1962
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