Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/10/2022, n. 32003

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/10/2022, n. 32003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32003
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20864-2021 proposto da: FAB.ER. S.R.L., CENTER S.R.L. cessionaria dei crediti del Fallimento Costruzioni Commerciali s.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

LARGO MESSICO

7, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentate e difese dall'avvocato C V;

- ricorrenti -

contro

R.G.N. Camera di consiglio del 27 settembre 2021, COMUNE DI SAN VITO AL TGLIAMENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI PORT PINCIANA

6, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M;
- con troricorrente - nonché

contro

FALLIMENTO COSTRUZIONI COMMERCIALI S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 4767/2021 del CONSIGLIO DI STTO, depositata il 21/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere M R

FTTI DI CAUSA

1. Il Comune di San Vito al Tagliamento nel 2001 e nel 2004 stipulò due convenzioni di lottizzazione con le società Faber s.r.l. e Costruzioni Commerciali s.r.l. (che sarà in seguito dichiarata fallita, ed i cui crediti oggetto del presente giudizio saranno acquistati per cessione dalla Center s.r.I.). Tali convenzioni prevedevano a carico delle due società l'obbligo di realizzazione di varie opere definite "di urbanizzazione primaria".

2. Nel 2014 Le due società suddette impugnarono ambedue le convenzioni di tit/ lottizzazione dinanzi al Tar per il Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fossero dichiarate nulle. Sostennero, tra l'altro, che nella convenzione venivano qualificate come "opere di urbanizzazione primaria" (e come tali totalmente a carico delle società lottizzanti) infrastrutture che in realtà rientravano per legge nella nozione di "opere di urbanizzazione secondarie", con conseguente obbligo del Comune di assumere su di sé un'aliquota del relativo costo.

3. Con sentenza 23 luglio 2015 n. 354 il TR per il Friuli-Venezia Giulia rigettò il ricorso. Quel giudice ritenne che non vi fosse nessun errore nella R.G.N. Camera di consiglio del 27 settembre 202i1 qualificazione delle opere viarie da realizzare a cura delle lottizzanti, e che comunque le parti di una convenzione di lottizzazione potevano liberamente qualificare come "primarie" piuttosto che "secondarie" le infrastrutture da realizzare. La sentenza venne appellata dalle soccombenti.

4. Con sentenza 3 settembre 2020 n. 5353 il Consiglio di Stato rigettò l'appello, condividendo i rilievi del Tar.Tale sentenza venne impugnata per revocazione, ai sensi degli articoli 106 codice del processo amministrativo, e 395, n. 3, c.p.c., dalla Faber e dalla Center, come accennato cessionaria del crediti della Costruzioni Commerciali s.r.l.. A fondamento del ricorso per revocazione invocarono la scoperta di un documento risalente a 12 anni prima, contenente in sostanza - secondo la prospettazione delle società ricorrenti - una confessione da parte dell'amministrazione comunale circa la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria da parte dei lottizzanti, per le quali il Comune offriva il pagamento di euro 300.000. 5. Con sentenza 21 giugno 2021 n. 4767 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, per due indipendenti ragioni: a) il documento posto a fondamento del ricorso per revocazione non era decisivo, in quanto sottoscritto da persona che non aveva il potere di impegnare la volontà comunale;
b) l'impossibilità di produrre quel documento in primo grado non era dipesa da forza maggiore, né da fatto dell'avversario.
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