Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32726

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32726
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 3962-2020 proposto da: BORGHETTO MICAELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA N. 32, presso lo studio dell'avvocato G P P, rappresentata e difesa dall'avvocato E G;

- ricorrente -

2021 contro 2498 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 740/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 17/07/2019 R.G.N. 1538/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi;
udito l'Avvocato G P P per delega Avvocato E G. RG 3962/2020

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello di M B avverso la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, volto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per esito negativo del periodo di prova, intimato il 26 luglio 2017 dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Mons. L V di B, e la conseguente condanna del Ministero appellato alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato di docente di violoncello - classe concorsuale AN77 - ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate sino alla data della riammissione in servizio.

2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha rilevato, in sintesi, che correttamente il Tribunale aveva ritenuto infondate le numerose censure, perlopiù di carattere formale, sollevate con il ricorso introduttivo e riproposte in appello, perché alla formulazione del giudizio finale l'amministrazione era pervenuta all'esito di un percorso formativo congruo, nel corso del uale erano state acquisite relazioni, formate da soggetti diversi, tutte convergenti quanto alla valutazione negativa dell'operato della Borghetto. Ha precisato, in particolare, che: a) la richiamata valutazione aveva riguardato principalmente l'attività di docenza di violoncello svolta presso l'Istituto Villani e non solo le ore aggiuntive assegnate nella scuola primaria;
b) la relazione negativa redatta dal dirigente scolastico, che segnalava «comportamenti didattici incongrui, talora nervosi e insofferenti, talora poco equilibrati», aveva trovato riscontro nei numerosi esposti inviati dalle famiglie e dagli alunni;
c) analogo giudizio era stato espresso dall'ispettore nella relazione del 28 maggio 2017, con la quale era stato anche evidenziato che era emerso «uno scenario di rilevante problematicità, caratterizzato da offese, umiliazioni, confronti tra studenti e con se stessa e scarsa consapevolezza ed autoregolazione dei propri atteggiamenti critici»;
d) anche il Comitato di valutazione aveva espresso parere negativo, dando atto nel verbale del 28 giugno 2018 della difficoltà della docente di rispondere in modo pertinente alle domande alla stessa rivolte;
e) dalla documentazione prodotta emergeva che il percorso formativo era stato adeguatamente concordato attraverso un costante confronto fra l'appellante, il dirigente scolastico e la tutor, la quale aveva mostrato piena disponibilità per le esigenze manifestate dalla Borghetto, sicché infondate erano le censure basate sulla mancata conoscenza del RG 3962/2020 provvedimento con il quale, all'esito del primo anno, era stata disposta la ripetizione della prova e sulle carenze dell'attività informativa e di affiancamento.

3. Per la cassazione della sentenza M B ha proposto ricorso sulla base di sei motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR, rimasto intimato.

4. La ricorrente ha depositato memoria x art. 378 cod. proc. civ. ed ha ulteriormente illustrato le ragioni del ricorso in sede di discussione orale richiesta ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 438, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 e, richiamate le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto d'appello, insiste nel sostenere che la prova doveva riguardare la sola attività di docente di violoncello nella scuola secondaria di primo grado, ossia la cattedra per la quale la nomina era stata conseguita, e, pertanto, il dirigente scolastico non poteva assegnarle ore aggiuntive di insegnamento nella scuola primaria. Aggiunge che la violazione del principio secondo cui la prova deve essere svolta con riferimento alle mansioni di assunzione non poteva essere esclusa attribuendo rilievo al consenso prestato dalla docente, consenso che si giustificava in ragione del naturale metus avvertito dal lavoratore durante il periodo di prova.

2. La seconda censura, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, del d.m. n. 850/2015, dell'art. 4 della legge n. 124/1999 e dell'art. 2096 cod. civ.. La ricorrente rileva che il legislatore ha fissato il termine delle attività didattiche al 30 giugno di ogni scolastico sicché il parere del Comitato di valutazione, espresso il 28 giugno 2017, era stato reso prima che fosse stato svolto interamente il periodo di prova e ciò rendeva il recesso illegittimo per violazione dell'art. 2096 cod. civ.. 3. Con la terza critica, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si deduce «omesso esame da parte della Corte d'appello della mancata comunicazione alla prof.ssa Borghetto da parte del MIUR del provvedimento di mancato superamento del primo periodo di prova;
violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 3 del d.m. 850 del 27 ottobre 2015». La ricorrente premette che i giudici del merito, nel ritenere insussistente il profilo di illegittimità denunciato, hanno ricostruito diversamente i fatti di causa ed aggiunge che la Corte d'Appello ha confuso la comunicazione alla docente, mai avvenuta, con quella alle autorità scolastiche, che non era oggetto di contestazione. Ribadisce che, accertata la violazione dell'art. 14, RG 3962/2020 comma 3, del d.m. 850/2015, doveva essere ritenuto illegittimo il recesso, intervenuto quando già il rapporto si era consolidato a partire dal 1° settembre 2016. 4. Il quarto motivo denuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello con il quale era stato eccepito che l'esecuzione del patto di prova non era avvenuta correttamente, in quanto l'utilizzazione nella scuola primaria era stata disposta in assenza di specifiche attività formative.

5. Analoga censura è proposta con il quinto motivo, che addebita alla Corte d'appello di non avere pronunciato sulla necessità di specifica valutazione da parte del dirigente scolastico della programmazione annuale predisposta dalla ricorrente, il cui esame è parte integrante della procedura che, di conseguenza, non si era svolta correttamente.

6. Infine con il sesto motivo è denunciata, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sul motivo d'appello con il quale era stata dedotta la violazione dei primi tre commi dell'art. 5 del d.m. n. 850/2015, che impongono di motivare il provvedimento di ripetizione del periodo di formazione, indicando le criticità emerse e le forme di supporto formativo.
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