Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2014, n. 9475
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, e tale strumentalità va ravvisata non solo sulla base della generica appartenenza dell'atto ad un tipo espressamente indicato tra le operazioni strumentali, ma anche sulla base dell'interesse della società. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fideiussione rilasciata da una società a garanzia di un debito di altra società appartenente al medesimo gruppo rientrasse tra le operazioni strumentali utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, anche in ragione dell'interesse della società garante a salvaguardare la partecipazione nella società garantita e, quindi, il patrimonio della partecipante e del gruppo cui entrambe le società appartenevano).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 32220-2007 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00957670151), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12 D, presso l'avvocato ZACCHIA RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISPO LUCIO, AFFERNI VITTORIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI BRESCIA S.P.A., già BANCA DEL CIMINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l'avvocato PAPPALARDO MARISA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIBONATI BERARDINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4718/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato BARBARA STARNA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato MARISA PAPPALARDO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Viterbo, su ricorso della Banca del Cimino, ingiungeva alla Milano Assicurazioni s.p.a., succeduta nella qualità di fideiussore a seguito di incorporazione della OY ZI s.p.a. che aveva assunto la garanzia in data 19.11.1985, il pagamento della somma di L.
6.976.371.067 pari al saldo debitore del conto corrente intrattenuto con la ingiungente dalla Edilizia Borghese s.p.a. Proponeva opposizione la Milano Assicurazioni, eccependo la insufficienza della documentazione del credito, la violazione dell'art. 1938 cod. civ. (trattandosi di fideiussione omnibus), la liberazione dalla garanzia ex art. 1956 cod. civ., e comunque la invalidità ed inefficacia degli obblighi assunti da OY ZI per l'estraneità della garanzia all'oggetto sociale, che per una compagnia di assicurazioni, quale era l'originario fideiubente, è rigidamente predeterminato dalla legge speciale la quale vieta di rilasciare garanzie perfezionando negozi di tipo diverso da quello legale del contratto di assicurazione. All'esito dell'istruzione svolta in contraddittorio con la Banca, il Tribunale, ritenuta l'estraneità della fideiussione prestata all'oggetto sociale della OY ZI s.p.a., revocava il decreto ingiuntivo condannando la Banca di Brescia s.p.a. (già Banca del Cimino) alla restituzione in favore della opponente di tutte le somme eventualmente percepite in virtù della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Proponeva appello la Banca di Brescia, sostenendo tra l'altro che il primo giudice, affermando l'estraneità della garanzia all'oggetto sociale in modo astratto - distinguendo cioè tra negozi di assicurazione del credito e di assicurazione fideiussoria, che sarebbero consentiti alle compagnie di assicurazione, e negozi di fideiussione, propri del sistema creditizio, che sarebbero vietati alle stesse -, aveva omesso di esaminare compiutamente l'art. 2 dello statuto sociale della OY ZI che contemplava espressamente il rilascio di fideiussioni tra le operazioni consentite se inerenti alle finalità sociali e dirette a facilitarne il conseguimento;
ed aveva anche omesso di accertare la mala fede di essa banca, in difetto della quale la detta estraneità non le sarebbe comunque opponibile, a norma dell'art. 2384 bis cod. civ. La Milano Assicurazioni resisteva all'impugnazione, riproponendo tutte le eccezioni sollevate in primo grado e proponendo a sua volta appello incidentale per ottenere gli interessi sulle somme da essa versate alla banca in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 2 novembre 2006, in riforma della sentenza impugnata, riteneva che il rilascio della garanzia fideiussoria da parte della OY ZI in favore della sua partecipata Edilizia Borghese s.p.a., oltre a non violare le norme della L. n. 295 del 1978 (che in ogni caso prevedevano la sola sanzione della speciale forma di risoluzione del contratto prevista dal D.P.R. n. 449 del 1959), rientrava tra le operazioni strumentali utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale espressamente previste dall'art. 2 dello statuto sociale della OY ZI, e d'altro lato non erano stati addotti dalla Milano Assicurazioni elementi tali da far escludere la buona fede della Banca del Cimino nell'accettare la fideiussione in questione, tenendo presente che anche la semplice non apparenza della estraneità dell'atto ne esclude l'opponibilità al terzo di buona fede, e considerando che - non essendo nell'atto precisata la finalità che era diretto a conseguire - la fideiussione, rilasciata in favore di società appartenente al medesimo gruppo, appariva non illegittimamente diretta a garantire la stabilità del rapporto di partecipazione nel gruppo stesso ed al mantenimento del valore del patrimonio sociale inteso in senso ampio, senza che in contrario possa attribuirsi rilevanza alle prospettazioni della Milano Assicurazioni circa la illegittimità della stessa assunzione da parte della OY ZI di una partecipazione nel capitale sociale della Immobiliare Borghese, prospettazioni che esulano dal tema relativo alla validità della fideiussione e che del resto non competevano alla Banca del Cimino in sede di rilascio della garanzia (dovendo semmai essere fatte valere nelle opportune sedi dalla Milano Assicurazioni che invece se ne era astenuta). La Corte territoriale quindi, rigettate anche le ulteriori eccezioni circa la invalidità o inefficacia della garanzia, condannava la