Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2005, n. 5975
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Con riguardo ad un debito pecuniario certo ma non liquido (nella specie per indennità di espropriazione) gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi solo da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall'art. 1283 cod.civ., ma non anche per il periodo precedente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. GIANCOLA IA Cristina - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AR SA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato TOZZI LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORI PIERGIOVANNI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PISTOIA, AZIENDA AGRICOLA CE & MANGONI PIANTE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12040/02 proposto da:
CE AZIENDA AGRICOLA & MANGONI PIANTE - DI CE GO & C. - SOCIETÀ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante Sig. GI EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato MEDUGNO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCHI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso l'avvocato RIGHI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
NI AR SA;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n. 12481/02 proposto da:
COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso l'avvocato RIGHI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI AR SA, CE AZIENDA AGRICOLA & MANGONI PIANTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 640/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2004 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TOZZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale Azienda Agricola EN & Mangoni Piante, l'Avvocato CECCHI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale dell'Azienda;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale Comune di Pistola, l'Avvocato MINERVINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'Azienda Agricola EN e Mangoni Piante e l'accoglimento del ricorso incidentale del Comune di Pistola;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di tutti e tre i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 13 ottobre 1994, l'Azienda Agricola EN & Mangoni Piante di EN GO & C., società semplice (di seguito: azienda), affittuaria dal 1982 di un terreno della signora IA IS DE espropriato dal Comune di Pistola, chiamò quest'ultimo in giudizio davanti alla Corte d'appello di Firenze, deducendo l'incongruità dell'indennità aggiuntiva che era stata determinata dal comune, e il mancato riconoscimento dell'indennità per "abbandono" del terreno coltivato, e per la diminuzione di valore dell'azienda dipendente dal carattere parziale dell'espropriazione. Il comune si costituì e resistette alla domanda.
Con distinto atto di citazione 11 ottobre 1994, la signora IA IS DE chiamò in giudizio il Comune di Pistola davanti al medesimo giudice, deducendo l'insufficienza dell'indennità determinata in via definitiva per l'espropriazione del suo terreno. Aggiunse che i beni residui avevano subito una riduzione di valore a seguito dell'espropriazione, di cui si sarebbe dovuto tener conto ex art, 40 l. 2359/1865. L'attrice chiese anche la determinazione dell'indennità di occupazione, e gli accessori del credito, indicati nella rivalutazione monetaria delle somme, costituenti debito di valore, e negli interessi legali dalla data dell'espropriazione al saldo, con condanna del comune al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.. Anche in questo caso il comune si costituì e resistette alle domande. Le due cause furono riunite. Con sentenza in data 24 marzo 2001, la corte determinò l'indennità di espropriazione relativa al terreno della signora DE in L. 395.176.000, l'indennità per espropriazione parziale ex art. 40 l. n. 2359/1865 in L. 240.000.000, l'indennità di occupazione nella
misura di L. 32.780.000;
determinò inoltre il valore dei frutti pendenti - cosiddetto soprasuolo - di pertinenza dell'azienda in L. 311.000.000;
respinse le altre domande e regolò le spese, ponendole a carico del comune e a favore dell'DE per il 50%, e dell'azienda per il 25%.
La corte osservò che si trattava pacificamente di terreni agricoli, il cui valore, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, doveva essere calcolato sulla base dei criteri indicati dall'art. 16 l. n. 865/1971, vale a dire dei valori agricoli medi tabellari indicati dalla Commissione provinciale espropri per l'anno di riferimento, e per conseguenza il valore espropriativo dell'area era pari alla somma di L. 387.176.000, come determinata dal ctu Mari, alla quale andavano aggiunte L.
8.000.000 per il pozzo e per il locale macchine. Non poteva invece accedersi alle richieste di aggiornamento delle tabelle all'effettivo valore venale, e la valutazione corrispondeva a quella effettuata in via definitiva dalla competente Commissione provinciale espropri. Quanto al danno da espropriazione parziale, la minusvalenza della proprietà residua - determinata dal procedimento ablatorio che aveva interessato oltre il 25% della proprietà, lasciando ai proprietari due ben distinti appezzamenti di terreno di piccole dimensioni, separati e non più contigui, privati delle caratteristiche economico produttive originarie sia per la limitatissima superficie di terreno coltivabile sia per la vicinanza della nuova discarica - doveva essere determinata a norma dell'art. 40 della legge n. 2359/1865 in L. 240.000.000. Su dette somme erano dovuti gli interessi legali dalla data dell'espropriazione, ma non la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, ne' il maggior danno, posto che gli interessi legali erano stati nello stesso periodo costantemente superiori all'inflazione.
L'indennità d'occupazione era pari ad un dodicesimo di quella d'espropriazione per ogni anno, e quindi a L. 32.780.000, oltre agli interessi legali a titolo compensativo dalle scadenze annuali dei frutti alla cui mancata percezione l'indennità stessa si correla. La corte ordinò quindi il deposito delle somme, e dei relativi interessi, presso la Cassa depositi e prestiti.
Quanto all'indennità ex art. 17 della l. n. 865/1971, essa non spettava all'azienda, perché questa svolgeva un'attività imprenditoriale (di tipo vivaistico) incompatibile con quella del coltivatore diretto.
Contro questa sentenza, non notificata, la signora IA IS DE ricorre per cassazione, con atto articolato in quattro motivi d'impugnazione, notificato il 18 marzo 2002 al Comune di Pistola e il 19 marzo 2002 all'azienda.
Il Comune di Pistoia resiste con controricorso e ricorso incidentale notificato alla signora DE il 26 aprile 2002, e il 24 aprile 2002 all'azienda, con due motivi d'impugnazione.
L'azienda resiste con controricorso e ricorso incidentale notificato alle altre parti il 29 aprile 2002, con tre mezzi d'impugnazione. Il Comune di Pistoia ha depositato controricorso al ricorso incidentale dell'azienda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..