Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2019, n. 17231

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2019, n. 17231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17231
Data del deposito : 19 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: G M nato a ROMA il 22/02/1962 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette/sei94ite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da G M in riferimento alla misura cautelare custodiale in carcere protrattasi dall'Il gennaio al 3 febbraio 2014 e agli arresti domiciliari sino al 25 febbraio 2015 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 comma 4 T. 309/90 per aver in concorso con altri detenuto in un sacchetto di carta marcato OVS un quantitativo pari a 901,64 gr. lordi di sostanza stupefacente tipo hashish, in due panetti pressati, con principio attivo pari a complessivi 66,50 gr, da cui erano ricavabili 2.660 dosi singole medie. Con la recidiva specifica reiterata. Fatto commesso in Roma 1'11.1.2014 La Corte territoriale rilevava che il ricorrente era stato arrestato in flagranza di reato e aveva negato ogni addebito;
che il Tribunale del riesame aveva sostituito la misura custodiale in carcere con gli arresti domiciliari e che il GUP in sede di abbreviato lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione con sentenza del 10.06.2014;
che la Corte di Appello con la sentenza del 25.02.2015 lo aveva assolto con la formula per non aver commesso il fatto. Ciò posto, la Corte distrettuale considerava che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa riparazione. Al riguardo, considerava che a carico del G, al momento di adozione della misura, vi erano i risultati dell'attività di osservazione di PG che aveva visto uno strano movimento tra i tre soggetti indagati, tra cui lo G e in particolar modo il passaggio di una busta di mano in mano con l'espressione ammiccante dopo averne controllato il contenuto;
che la busta veniva poi veniva occultata all'interno del motociclo Liberty della Piaggio dove è stata rinvenuta all'esito della perquisizione che aveva portato al loro arresto. In sede di convalida mentre uno degli indagati aveva ammesso gli addebiti riferendo che si trattava di quantitativo scorta per uso personale, il G e l'altro indagato rendevano versioni inverosimili, contrastanti tra di loro e con quanto riportato nel verbale di PG;
il particolare lo G affermava che si era recato alla ricerca di eroina da consumare per acquistarla da una persona di colore. Il Collegio rilevava che la Corte di Appello aveva assolto lo G ritenendo che gli elementi raccolti non fossero idonei a supportare oltre ogni ragionevole dubbio l'affermazione di responsabilità a fronte delle dichiarazioni ampiamente confessorie del coimputato De Matteis che aveva ammesso la propria esclusiva responsabilità, affermando che aveva incontrato gli altri tra cui lo G per mostrargli la droga e per indurli all'acquisto.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione G M, a mezzo del difensore. Con unico motivo l'esponente denuncia la assoluta mancanza della motivazione in relazione ed elemento decisivo per il giudizio e travisamento della prova. Il ricorrente ripercorre i termini dell'intera vicenda processuale;
osserva di non aver contribuito con il proprio comportamento doloso o colposo all'ingiusta detenzione subita. Rileva che sin dal primo atto di interrogatorio aveva affermato di non aver mai toccato la busta con all'interno lo stupefacente e che tale circostanza unitamente alla richiesta di perizia del sacchetto, volta a verificare se recasse o meno le sue impronte, rigettata dal Gip in sede di istanza di abbreviato e successivamente dal Giudice di appello, non era stata valorizzata nella motivazione dell'ordinanza impugnata 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte rigetti il ricorso.
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