Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2021, n. 04526

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2021, n. 04526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04526
Data del deposito : 19 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso 12466/2019 proposto da: G R, rappresentato e difeso dall'avv. A d P, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Martini n. 13. - RICORRENTE-

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M G, R D e F G, con domicilio eletto in Roma, alla Via Sistina n. 42. -CONTRORICORRENTE- e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLIICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO;

- INTIMATO -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano, depositata il 11.2.2019. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere G F. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C S, che ha concluso, chiedendo di rigettare il ricorso. Uditi gli avv.ti A d P e M G.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il notaio R G ha impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Milano la decisione n. 198/2017 della COREDI della Lombardia del 16.11.2017 con la quale gli sono state irrogate le seguenti sanzioni pecuniarie: - C 15.493,00 per violazione dell'art. 28 L.N., poiché l'art. 2 dell'atto di conferimento della procura alle cariche e ai ruoli organizzativi della BPM, ricevuto in data 18.2.2015, era formulato in modo da prevedere una limitazione sia delle persone che potevano richiedere il rilascio delle copie, sia delle stesse modalità del rilascio;
- C 118.720,00 per violazione dell'art. 72, comma terzo, L.N., per la mancata tenuta a raccolta di 11872 atti di quietanza di mutui soggetti a pubblicità immobiliare relativi ad operazioni di surroghe ipotecarie;
- C 59.630,00 per violazione dell'art. 147, lettera a) L.N., in relazione alla mancata annotazione a repertorio, per i suddetti atti di quietanza, dei parametri repertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli enti di categoria e per il calcolo della tassa da versare all'Archivio notarile distrettuale. Con ordinanza depositata in data 11.2.2019, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il reclamo, regolando le spese. Il Giudice distrettuale ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza del Presidente del Consiglio notarile a promuovere il procedimento sanzionatorio in relazione alla natura non deontologica delle violazioni, riconoscendo una generalizzata potestà di iniziativa disciplinare al Consiglio notarile, ai sensi dell'art. 153 L.N., ferma la possibilità per il Capo dell'Archivio di promuovere il procedimento disciplinare per le sole infrazioni rilevate durante le proprie ispezioni. In merito alla violazione dell'art. 28 L.N., la pronuncia ha ritenuto che la clausola contenuta nella procura al conferimento degli incarichi e ai ruoli organizzativi della Banca BMP del 18.2.2015, ove sottoponeva a condizioni restrittive l'obbligo del notaio di rilasciare le copie, contrastasse con la norma inderogabile dell'art. 743, comma primo, c.p.c., non essendo diretta semplicemente a stabilire particolari modalità per la circolazione delle copie nell'ambito della banca. Riguardo alla violazione dell'art. 72, comma terzo, L.N., la Corte milanese ha osservato che, in virtù del richiamo all'art. 1202 c.c. contenuto nell'art. 120 quater TUB, le operazioni di portabilità dei mutui si attuano mediante la surrogazione per volontà del debitore, fattispecie complessa che richiede la manifestazione di volontà del debitore di surrogare il mutuante nei diritti dell'originario creditore e il pagamento del debito pregresso mediante l'utilizzo delle somme prese a mutuo. Quindi, secondo la pronuncia, per procedere all'annotazione finalizzata al subentro del nuovo creditore nelle garanzie del credito, il titolo che - ai sensi dell'art. 2843 c.c. - deve essere presentato al conservatore comprende il contratto di mutuo, con il consenso alla surrogazione, e la quietanza rilasciata dal creditore surrogato, come previsto anche dall'art. 161, comma settimo, TUB e come ritenuto unanimemente dalla dottrina notarile e ciò sebbene il secondo inciso del terzo comma dell'art. 120 quater TUB preveda che l'annotamento della surrogazione può essere richiesto senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione. Quanto alla violazione dell'art. 62, comma secondo, n. 7 L.N. (per la mancata annotazione a repertorio dei parametri previsti dalla legge notarile per il calcolo del contributi da versare agli enti di categoria e della tassa da corrispondere all'Archivio Notarile con riferimento alle quietanza rilasciate nell'ambito delle operazioni di portabilità dei mutui), la decisione gravata ha evidenziato che, nel caso in cui la surroga venga attuata con due atti separati, il notaio è comunque tenuto, per i mutui fondiari, all'indicazione del parametro del 25% del valore risultante dall'atto, e, negli altri contratti di finanziamento, al parametro del 50%, restando inapplicabili sia l'art. 6 D.M. 265/2012, che fa riferimento alle quietanze rilasciate dal mutuatario (e quindi non dal mutuante) al momento del perfezionamento del mutuo, sia l'art. 39, comma settimo, TUB, che si riferisce al compimento agli atti successivi e del tutto autonomi rispetto all'originario finanziamento. A parere del giudice distrettuale, il ricorrente non poteva confidare - agli effetti dell'art. 3 L. 689/1981 - né nel fatto di non essere stato in passato censurato dall'Archivio notarile o dal Consiglio notarile, né nella dichiarazione di non luogo a provvedere emessa il 28.4.2017 - nei confronti di altro notaio sottoposto ad analogo procedimento, né nella comunicazione che il Sovrintendente aveva inoltrato all'Archivio notarile in data 29.11.2016 ( e con cui aveva espresso perplessità in ordine alla necessità di presentare la quietanza di pagamento per annotare la surroga), mancando un orientamento univoco che avallasse la condotta del notaio. Non erano - anzi - emerse prassi notarili difformi e, peraltro, dai dati forniti alla Coredi con la missiva del 9.10.2017 risultava che solo in un numero limitato di casi il ricorrente non aveva applicato alcun parametro repertoriale alle quietanze. La pronuncia ha disatteso anche la censura con cui era stata contestata l'applicabilità del cumulo materiale di sanzioni, osservando che il cumulo giuridico non può essere invocato allorquando, come nel caso di specie, si sia in presenza di una pluralità di violazioni commesse con più azioni ed omissioni autonome. Avverso tale ordinanza propone ricorso R G con ricorso in sei motivi, illustrati con memoria.Il Consiglio Notarile di Milano resiste con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 93 ter, 153, comma primo, lett. c), 156 bis, comma quinto, e 158 L.N., nonché degli artt. 12 delle preleggi e 3 Cost., ai sensi dell'art. 360 commi primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Secondo il ricorrente, discutendosi della violazione di norme non deontologiche rilevate in sede di ispezione biennale, la competenza ad esercitare l'azione disciplinare competeva esclusivamente al Sovrintendente agli archivi notarili, essendo riservato al Presidente del Consiglio notarile il potere di iniziativa per le sole violazioni di carattere deontologico. La diversa interpretazione sposata dalla Corte di merito avallerebbe un'evidente disparità di trattamento, poiché, ai sensi dell'art. 156 bis, comma quinto, L.N. al Capo dell'archivio sarebbe precluso il potere di intervenire (e di impugnare la decisione) nei procedimenti promossi dal Presidente del Consiglio anche ove sia contestata un'infrazione non deontologica. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 25, comma secondo, 97 Cost., 1, commi primo e secondo, 3 L. 689/1981, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn.

3-5 c.p.c.. La Corte, esaminando documenti successivi alle condotte sanzionate e perciò inconferenti, avrebbe infondatamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, senza considerare che il Sovrintendente agli archivi notarili, competente per la violazione, aveva - all'esito di un'ispezione - ritenuto corretto il comportamento del ricorrente, generando un legittimo affidamento nella liceità della mancata tenuta a repertorio delle quietanze e nella mancata indicazione dei parametri repertoriali per le quietanze emesse nelle operazioni di portabilità dei mutui. L'interpretazione della normativa da parte del notaio era comunque plausibile perché confermata dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 22.8.2018, espressasi specificamente sul punto in contestazione, atteso inoltre che: a) le migliaia di operazioni di portabilità effettuate dal notaio erano state sempre regolarmente annotate e la medesima prassi era stata seguita anche da altri notai del distretto;
b) l'attestazione proveniente dal Sovrintendente dell'Archivio Notarile di Milano, contenuta nel verbale ispettivo 2014/2015, dava atto che "in passato non si era giunti a conclusioni diverse da quelle verbalizzate in precedenza in casi analoghi", allorché alcun rilievo era stato sollevato quanto alla mancata raccolta delle quietanze;
c) dalle risposte fornite dai Sovraintendenti dei maggiori archivi notarili d'Italia alla richiesta dell'Ufficio Centrale Archivi Notarili del 12/3/2018, era emerso che in alcuni distretti i notai non indicavano alcun parametro, che in altri veniva indicato il parametro fisso e che, anche nel caso in cui si era proceduto a recuperare tasse e contributi, non era stata applicata alcuna sanzione disciplinare. La questione concernente la necessità di presentare la quietanza per l'annotazione delle operazioni di surroga non era stata risolta in modo uniforme all'epoca cui risalgono i fatti contestati, mancando precise indicazioni anche da parte degli stessi organi del notariato, tanto che il Presidente del Consiglio notarile aveva erroneamente ascritto al ricorrente la violazione dell'art. 147 lett. a) L.N., salvo poi a modificare la contestazione e a ritenere violato l'art. 62, comma secondo, n.
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