Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/05/2018, n. 12085
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12819-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro C C, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato M P;- controrkorrente - avverso la sentenza n. 2966/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 14/11/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. L S. R.G. 12819/17 Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell'Emilia- Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per il periodo 2006-2008. L'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli art. 2 comma 1 bis e 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, benché avessero accertato lo svolgimento dell'attività professionale da parte del contribuente in tre distinti studi nel 2007, ed in due studi nelle altre annualità in contestazione, oltre che la collaborazione di un dipendente. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente istanza in forma semplificata. Il ricorso è fondato Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l'utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze non è circostanza che possa far ritenere sussistente "l'autonoma organizzazione" ove tali studi costituiscano semplicemente più luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale autonoma (Cass. ordd. n. 25238/16, 16369/17 - non massimate -), tuttavia, con l'utilizzo di tre studi, nel caso di specie, il professionista impiega beni strumentali globalmente eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l'esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell'IRAP (Cass. ord. n. 16369/17;conf. nel caso di due o più studi, Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16;22852/16, 22103/16). Nel caso di specie, i giudici si sono discostati dal superiore principio di diritto, in particolare, non hanno verificato se l'utilizzo di più studi, da parte del professionista, fosse volto esclusivamente a un più agevole e comodo accesso degli assistiti del medico di base, in virtù di convenzioni stipulate con l'AS1, 1 di riferimento, ovvero fossero sintomatici di un'organizzazione vo -.-ad accrescere la clientela privata. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
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