Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4902

CASS
Sentenza
20 maggio 1999
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CASS
Sentenza
20 maggio 1999

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Massime • 1

Non è causa ne' di inammissibilità ne' di improponibilità della domanda (nè, tantomeno, di rigetto della medesima) la mancata produzione, da parte dell'ex coniuge superstite, dell'atto notorio dal quale risultino "tutti gli eventuali aventi diritto" in caso di richiesta di attribuzione, a titolo di assegno divorzile, di una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS al coniuge superstite. A tale, mancata produzione consegue, difatti, il solo effetto che il richiedente, dichiarando implicitamente, di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota di pensione, si assume la relativa responsabilità nel caso di dichiarazione non rispondente al vero, al pari di quanto avviene nell'ipotesi in cui, nell'atto notorio, non siano indicati tutti gli aventi diritto, ma solo alcuni di essi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4902
Data del deposito : 20 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. EN PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR DI LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 SC A/13, presso l'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

- resistente -
contro
SB RE ALICE;

- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 25/06/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Petti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cosenza in data 24 aprile 1987, UI ER IO, premesso di avere contratto matrimonio con EN MA, che il tribunale di Paolo, con sentenza del 26 febbraio 1974, ne aveva pronunciato lo scioglimento, attribuendole un assegno;

che il MA, dopo aver contratto nuovo matrimonio con EN CE BI, era deceduto in Belgio il 26 giugno 1978, chiedeva che le venisse attribuita una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS al coniuge superstite. Il Tribunale adito, con sentenza del 20 maggio 1989, rigettava la domanda e la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 25 giugno 1996, rigettava il reclamo proposto dalla ER IO.
La Corte osservava che l'istante non aveva assolto ad alcuno degli oneri probatori stabiliti dall'art. 9 l. n. 898/70 (nel testo novellato dall'art. 13 l. n. 74/87): in particolare, non aveva provato la durata del vincolo, essendo insufficiente la documentazione prodotta e dovendo risultare dagli atti introduttivi, anche ai fini del rispetto del contraddittorio nei confronti delle parti rimaste contumaci;
non aveva prodotto un atto notorio contenete l'indicazione di tutti gli aventi diritto;
non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari per la pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge n.898/70;
non aveva neppure indicato il tipo di prestazione previdenziale goduta dal MA, che non era desumibile dalla nota INPS allegata.
Per la cassazione di tale sentenza ER IO ha proposto ricorso con

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