Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2019, n. 01917

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2019, n. 01917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01917
Data del deposito : 16 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

TA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.- Il Tribunale ordinario di Cosenza, sezione penale per il riesame, con ordinanza del 15.3.2018, ha rigettato l'istanza di riesame presentata dal difensore di HI AN, persona sottoposta ad indagini per i reati di cui agli artt: 411 cod. pen: art. 149 D.Lgs. n. 81/2008;
art 48-68 della L. n. 1089 del 1949;
art 175 D.Lgs n. 42 del 2004, avverso il provvedimento di sequestro preventivo, emesso in data 22.01.2018, con il quale il GIP presso il Tribunale di Castrovillari convalidava il sequestro operato dai militari della Guardia di Finanza, avente ad oggetto un cantiere sito ad Oriolo, e segnatamente ossa di vario genere e varie misure, di possibile provenienza umana e resti archeologici consistenti in residui di vasi. 1.1.- Avverso tale pronuncia l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione, deducendo l'inosservanza di norme processuali ex art 606 co.l. lett c) con riferimento agli artt. 125, 321 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge penale con riferimento agli artt. 411 cod. pen.;
art 48 e 68 Legge n. 1089 del 1939 e art 175 D.Lgs n. 42 del 2004, in cui sarebbero incorsi i giudici del riesame. 2.1.- Deduceva il ricorrente (funzionario della Soprintedenza dei Beni Archeologici, Culturali ed Ambientali di Cosenza, nominato direttore dei lavori per l'espletamento di uno scavo archeologico autorizzato dalla Soprintendenza stessa e dichiarato lavoro di somma urgenza, per portare alla luce un complesso monumentale di epoca medioevale), come durante i lavori di scavo, le ossa oggetto di sequestro, dopo essere state ripulite, fossero state riposte dalla ditta incaricata in una apposita cassetta chiusa, mentre le parti di vasellame oggetto di sequestro, venute alla luce, dopo l'esame di un archeologo addetto, risultavano custodite e conservate presso i locali del Municipio. Durante un sopralluogo gli operanti di Pg (nell'ambito di controlli relativi alla violazione di norme anti-infortuistiche sfociati in un sequestro del cantiere poi venuto meno) disponevano la misura ablativa riguardo alle ossa ed al vasellame rinvenuto durante lo scavo. 2.1.- Deduceva specificamente il ricorrente che il sequestro sarebbe stato convalidato dal GIP senza richiesta del PM e che, in ogni caso, fosse carente la motivazione in ordine al fumus commissi delicti, in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto delle concrete

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi