Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11268

CASS
Sentenza
12 giugno 2020
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12 giugno 2020

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In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11268
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1268/20 ent ORIGINALE versam G E N al OT. ato to lig u N trib . bb G o n o te FO REPUBBLICA ITALIANA c icorren l 7 e 1 d 77 re C. I. In nome del Popolo Italiano A rio R N lte I u LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: opposizione agli atti Composta da esecutivi litisconsorzio ne- - cessario - omessa esposizione - inammissibilità ⚫ Presidente - Franco De Stefano R.G.N. 14937/2016 Lina Rubino Consigliere - Cron. 1268 Marco Rossetti . Consigliere - Consigliere - Augusto Tatangelo UP 01/10/2019 Cosimo D'Arrigo Consigliere Rel. - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G. proposto da OP MA e OP OR OL LE, rappresentati e di- fesi dagli Avv.ti Gianfranco Di Mattia e Cesare Giuseppe Baldi, con domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Marco Gardin;

- ricorrenti -

contro

CH LE, CH RA e ZI NT, rap- presentati e difesi dagli Avv.ti Cesare Capotorto, Massimo Carella e Pasquale Caso, con domicilio eletto in Roma, via di Pietralata, n. 320, presso lo studio dell'Avv. Gigliola Mazza Ricci;
219 -· controricorrente 1946 Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a., in persona del le- - gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. OL Pepe, domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrente -

Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della Castello Finance s.r.l. e della Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ettore di IA e EN RG, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 15;
- controricorrente Nettuno Gestione Crediti s.p.a. in liquidazione, in persona del liqui- datore pro tempore;
- intimata- LL IO;

- intimato -

Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata- DoBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tem- pore;
- intimata MA BA;
- intimata - OP RI e OP RI TU;

- intimati -

avverso la sentenza n. 779 del Tribunale di Foggia depositata l'11 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° ottobre 2019 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
udito l'Avv. Roberto Catalano in sostituzione dell'Avv. EN Gar- gani;
2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo che sia dichia- rata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.;
in subordine, l'inammissibilità del ricor- so in relazione alle ragioni dell'opposizione qualificate nella senten- za impugnata come proposte ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e il rigetto per il resto.

FATTI DI CAUSA

La Nettuno Gestione Crediti s.p.a., in qualità di mandataria del- la Mutina s.r.l., cessionaria del credito vantato dalla Banca del Mon- te di Foggia nei confronti di MA e OR OL LE OP, agiva esecutivamente nei confronti dei debitori ceduti, sottoponen- do a pignoramento diversi terreni di loro proprietà. Nella procedura esecutiva spiegavano intervento altri creditori. Dopo alcuni esperimenti di vendita andati deserti, i beni erano aggiudicati a RA CH e LE CH, a cui favo- re veniva emesso il decreto di trasferimento in data 4 luglio 2013. In data 22 luglio 2013 gli OP proponevano opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., domandando la sospensione dell'esecuzione e deducendo, per quanto qui ancora rileva, che la vendita doveva considerarsi nulla perché: nell'avviso di vendita non si faceva menzione della presenza di vigneti (accertati dal perito stimatore) su talune delle par- ticelle vendute come terreno seminativo;
aveva ad oggetto anche

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