Cass. civ., sez. I, sentenza 10/12/2015, n. 24952

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Il giudicato esterno è assimilabile agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

La verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un'apposita eccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/12/2015, n. 24952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24952
Data del deposito : 10 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

249 52/ 15 Ł Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Appalto d'opera LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pubblica. PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 21648/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.24952 - Presidente - Dott. SALVATORE SALVAGO Rep. Dott. RENATO BERNABAI Rel. Consigliere Ud. 30/09/2015 - Consigliere PU Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Prenotaz. a debito_ F.N. - Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI Dott. LOREDANA NAZZICONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21648-2014 proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
C.F.: 97439910585- - ricorrente 2015 contro 1543 RI EDOARDO;
intimato + Nonché da: 1 RI EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato MARIA CERULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROMANO VACCARELLA, GIUSEPPE GRECO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-CF LNG DRD 31805 L191M - - controricorrente e ricorrente incidentale

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
intimato avverso la sentenza n. 4600/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
uditi, per il ricorrente, gli Avvocati TITO VARRONE e ALESSANDRO DE STEFANO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale;
uditi, per il controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati MARIA CERULO, GIUSEPPE GRECO e ROMANO VACCARELLA (+ deposita Note d'Udienza dopo le conclusioni del P.G.) che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso ✔ 2 per l'accoglimento sentenza impugnata, rinvio. ed annullare senza rinvio la in subordine annullare con 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO All'esito di un lungo contenzioso tra RD NG, in proprio e quale assegnatario del patrimonio dell'Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l., ed il Ministero dei Lavori Pubblici, la Corte d'appello di Roma con sentenza 21 settembre 2005, emessa in sede - più tardi, di rinvio, accertava che il Ministero dei Lavori Pubblici Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era tenuto ad - emettere il decreto di affidamento in favore della società Adriatica, concessionaria dei lavori di attuazione previsti da un delibera suppletiva del 21 gennaio 1987, nell'ambito del Piano di Ricostruzione della città di Ancona;
ed in particolare, del completamento del settimo lotto, sulla base di un progetto e di una perizia di variante approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per l'effetto, condannava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento del danno da omessa emanazione del provvedimento, da liquidare in separato giudizio. "H Con successiva convenzione di arbitrato non contrattuale, ex art. 808 bis cod. proc. civile, le parti compromettevano ad arbitri la questione relativa alla liquidazione dei danni di cui alla suddetta sentenza di condanna generica. Con atto notificato il 30 luglio 2008 il sig. NG adiva il giudizio arbitrale, chiedendo il risarcimento dei danni. L'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti resisteva, opponendo eccezioni di rito e di merito. Nel corso dell'istruttoria era esperita consulenza tecnica d'ufficio. 1 Con lodo parziale del 26 marzo 2012 il collegio arbitrale rigettava l'eccezione pregiudiziale di nullità della convenzione di arbitrato e quella di prescrizione quinquennale, nonché altre eccezioni di merito, ritenendole precluse dal giudicato sull'an debeatur;
riconosceva il risarcimento per il pregiudizio subito in conseguenza della mancata emanazione del decreto ministeriale di affidamento dei lavori ordinati dal comune di Ancona, accogliendo altresì la domanda di risarcimento del danno, sia per perdita di chances attinenti al fallimento della Edizioni Locali s.r.l., partecipata dall' Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l., sia per lesione all'immagine della società concessionaria;
rigettava, infine, la domanda di con i controcrediti pretesi dalla Pubblica compensazione amministrazione. Con atto notificato il 25 giugno 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva impugnazione avverso il predetto lodo.etto todo: In data 20 luglio 2012, il collegio arbitrale, sottoscriveva il lodo definitivo, con cui liquidava il risarcimento del danno, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Con atto del 29 ottobre 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva impugnazione avverso entrambi i lodi. Dopo la rituale costituzione del NG, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 8 luglio 2014, dichiarava inammissibili le impugnazioni del Ministero, con integrale compensazione delle spese di giudizio. Motivava che era infondata l'eccezione di nullità della convenzione di - arbitrato sotto il profilo che essa riguardasse una controversia 2 -contrattuale e non extracontrattuale, come previsto dall'art. 808 bis cod. proc. civile, richiamato dalle parti - giacché l'obbligazione risarcitoria dedotta, da mancato affidamento dei lavori, aveva, in effetti, natura aquiliana, come accertato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza passata in giudicato;
e comunque, la questione non era decisiva, in carenza di allegazione di una diversa disciplina processuale e sostanziale eventualmente applicabile in ipotesi di obbligazione contrattuale;
che tutti i residui motivi di impugnazione erano egualmente İnammissibili, perché vertevano su profili di merito della controversia e sulla violazione di norme sostanziali che non configuravano ipotesi di nullità del lodo: neppure ai sensi dell'art. 241, comma 15 bis, del d. lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice degli appalti) inserito dall'art 5 del d. lgs. 20 marzo 2010 n.53 - che prevedeva, testualmente, l'impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, के alla luce del ricordato accertamento irrevocabile della natura extracontrattuale dell'obbligazione. che neppure era invocabile l'art. 48 del decreto-legge 22 -- giugno 2012 n.83, convertito in legge 7 agosto 2012 (cd. Decreto Decreto Crescita)Sviluppo o che parimenti prevedeva - l'impugnabilità del lodo, in tema di controversie connesse a lavori pubblici, per violazione di regole di diritto relative al merito della. controversia in quanto entrato in vigore dopo l'impugnazione del- lodo parziale da parte del Ministero. Avverso la sentenza, notificata il 24 luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva ricorso per 3 3 cassazione, articolato in vari motivi e notificato il 22 settembre 2014. Resisteva con controricorso il sig. RD NG, che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale sulla compensazione delle spese processuali. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art.378 cod. proc. civ. All'udienza del 30 settembre 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Con il primo motivo, articolato in più censure al suo interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deduce la violazione dell'art.808 bis cod. proc. civ. e la conseguente incompetenza arbitrale, perché la convenzione di arbitrato aveva ad oggetto una controversia che non era futura, né attinente a materia non contrattuale ( come richiesto, invece, dalla norma), vertendo in materia di affidamento di lavori pubblici. Il motivo è infondato. Anche se è vero che la qualificazione giuridica di un rapporto resta affidata al giudice e non è quindi condizionata dalla prospettazione di parte, nondimeno, in questo caso, era stata proprio la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Roma, passata in giudicato, ad accertare positivamente la natura extracontrattuale del rapporto litigioso, avente ad oggetto un risarcimento di danni derivanti dal mancato affidamento dei lavori pubblici in questione. 4 Ma in realtà la questione sollevata, prima ancora che infondata, appare irrilevante, dal momento che la convenzione, al di là del richiamo formale alla norma giuridica suddetta, dev'essere interpretata, al pari di qualsiasi negozio giuridico, mediante indagine della comune intenzione delle parti;
senza limitarsi al senso letterale delle parole ed ai richiami normativi (art.1362,primo coma, cod. civ.). E non v'è dubbio che le parti intendessero appunto devolvere alla giustizia privata la liquidazione del danno conseguito all'omessa conclusione dell'appalto pubblico in parte qua: e cioè, in sostanza, la questione del quantum debeatur che la Corte d'appello di Roma aveva riservato, appunto, ad un separato giudizio. Pertanto, seppur fosse inesatto, in ipotesi, il richiamo all'art.808 bis cod. proc. civ. contenuto nella premessa della F convenzione, non per questo verrebbe meno l'inequivoca volontà di deferire ad arbitri la definizione della controversia precisamente determinata e, del resto, incontroversa tra le parti anche in questa sede: come emerge dall'esposizione narrativa propedeutica ai motivi di ricorso, ove lo stesso Ministero dà atto di avere firmato la convenzione per dirimere tale specifico contenzioso (cfr. ricorso, pag.33). La predetta interpretazione svuota di rilevanza anche il concorrente profiloprofilo della natura futura delle controversie, prefigurata dall'art. 808 bis cod. proc. civile. E' incontestato, infatti, che la convenzione non divisasse un procedimento arbitrale destinato adestinato a comporre un contenzioso eventuale, futuro ed incerto (nemmeno ipotizzabile nella fattispecie in esame);
bensì era volta, per concorde volontà delle parti, a porre 5 fine all'annoso giudizio in essere, tramite la liquidazione definitiva del danno. Ne consegue

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