Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2014, n. 9062

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In tema di rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione, è onere dei lavoratori provare, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione dei "viaggi comandati" di cui all'art. 17 del r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, le modalità della prestazione, e cioè il tipo di turno praticato, gli spostamenti effettuati, la non coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione della prestazione ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare che tale non coincidenza di luoghi non è determinata da una scelta del lavoratore, bensì esclusivamente da una necessità logistica aziendale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2014, n. 9062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9062
Data del deposito : 18 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19409/2011 proposto da:
LA IU C.F. [...], IA UA, MA NC, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 18 5, presso lo studio dell'avvocato DONATI SIMONA, rappresentati e difesi dagli avvocati LAURO FRANCESCO, MOCELLA MARCO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A., P.I. 06937950639, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato DI PAOLO LUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4687/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/08/2010 R.G.N. 13/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Napoli, LA PP, IN VI, CO QU, IA RM e LAgna UC, tutti dipendenti, quali conducenti di linea, dell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., premesso che il luogo in cui iniziavano la prestazione lavorativa non coincideva con quello in cui essa aveva termine e che il tempo di viaggio impiegato per raggiungere, alla fine di ogni turno, il luogo di partenza non era stato mai retribuito dall'Azienda, chiesero che tale tempo di viaggio venisse considerato come lavoro effettivo, con il riconoscimento del diritto a percepire la metà della retribuzione ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 17, lett. c), secondo cui "si computa come lavoro
effettivo....la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto".
Il Tribunale adito respinse le domande e tale decisione venne confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 10 giugno - 9 agosto 2010. Ha osservato la Corte di merito che, come era stato osservato in altre controversie analoghe, era pacifico che i lavoratori, per propria scelta personale, una volta finita la giornata lavorativa, non erano soggetti ad alcun vincolo da parte del datore di lavoro;

che l'Azienda aveva modulato il servizio in modo da consentire ai lavoratori di terminare la prestazione nel luogo in cui lasciavano il mezzo aziendale, tanto da prevedere in tale luogo la presenza di un capo linea addetto anche al rilievo delle presenze di inizio e fine turno;
che gli spostamenti effettuati dai lavoratori a fine servizio prescindevano dalla organizzazione aziendale;
che era dunque da escludere che nella specie ricorresse un'ipotesi di "viaggio comandato", con la conseguenza che non poteva essere applicata la disposizione invocata.
Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione LA PP, IN VI e CO QU, sulla base di due motivi. L'Azienda ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c), e dell'art. 12 disp. gen., nonché vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, i ricorrenti deducono che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che non fosse applicabile nella fattispecie la disposizione da loro invocata. Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti per l'applicazione di tale norma sono costituiti dalla non coincidenza del luogo di inizio con il luogo di cessazione del lavoro giornaliero e dal fatto che questa non coincidenza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì da una necessità logistica aziendale. La separazione spaziale tra i due luoghi è il fondamento del diritto, con la conseguente corresponsione della ridotta retribuzione.
E poiché, secondo i ricorrenti, nella specie era incontroverso che la prestazione

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