Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15193
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Testo completo
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLICANE ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/03/1991 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG G R che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui A P, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 75, comma 2, D.Igs. n. 159/2011, commessi in Castelvetrano il 26 agosto 2017 (oggetto della sentenza di applicazione su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Marsala, in data 27 ottobre 2017) ed il delitto di furto commesso in Castelvetrano il 25 agosto 2017 (oggetto della sentenza del Tribunale di Marsala, in data 14 giugno 2019).
2. A ragione osserva che il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. non può procedere al frazionamento del titolo esecutivo, rimanendo sempre vincolato al
lette le conclusioni del PG G R che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui A P, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. e 75, comma 2, D.Igs. n. 159/2011, commessi in Castelvetrano il 26 agosto 2017 (oggetto della sentenza di applicazione su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Marsala, in data 27 ottobre 2017) ed il delitto di furto commesso in Castelvetrano il 25 agosto 2017 (oggetto della sentenza del Tribunale di Marsala, in data 14 giugno 2019).
2. A ragione osserva che il giudice adito ex art. 671 cod. proc. pen. non può procedere al frazionamento del titolo esecutivo, rimanendo sempre vincolato al
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