Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1514
Sentenza
23 febbraio 1999
Sentenza
23 febbraio 1999
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Massime • 1
Gli atti interruttivi del possesso "ad usucapionem" posti in essere da uno dei comproprietari "pro indiviso" estendono i loro effetti anche agli altri, non essendo ammissibile un possesso "ad usucapionem" esercitato in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. MARIO SPADONE - Consigliere -
Dott. FRANCO PONTORIERI - Consigliere -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato GIGANTE PIETRO, difeso dall'avvocato ENRICO VENERUSO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI EO, ZI MA, ZI AU;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12169/96 proposto da:
ZI MA, ZI EO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 19 INT 1, presso lo studio dell'avvocato BONIFAZI LUCA, difesi dall'avvocatato ARCANGELO BONIFAZI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IE AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1269/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato Enrico VENERUSO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri;
assorbito anche il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 novembre 1970 ZO TE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Civitavecchia DO G. Battista esponendo che il predetto deteneva un appartamento sito in Civitavecchia, Via Lesen 14, int. 3, di proprietà di essa istante, in comunione con i coeredi di AR LD;
che la sua qualità era basata su di una documentazione incontrovertibile;
che mai aveva trasmesso ad altri i propri diritti su tale immobile. Ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto di proprietà su detto immobile, in comunione con gli eredi di AR LD, e che l'DO fosse condannato alla restituzione dello stesso. L'DO opponeva di avere ricevuto detto appartamento in locazione da LO AL e, su autorizzazione del G.I., con atto notificato il 22 dicembre 1970, chiamava in causa lo LO chiedendo che il medesimo fosse condannato a sollevarlo da qualunque conseguenza fosse per derivargli dall'azione contro di lui esperita da AR TE, ivi compreso l'eventuale onere delle spese. Lo LO deduceva che in data 9 gennaio 1958 aveva stipulato un compromesso di vendita con AR IA, AR CO, SC IA ved. AR, in proprio e quale esercente la patria potestà sul minore AR LD, in forza del quale era stato da tempo immesso nel possesso dell'appartamento.
Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa i sunnominati, e, nel merito, il rigetto della domanda attrice.
Su autorizzazione del G.I, con atto notificato il 22 febbraio 1971, lo LO chiamava in causa i predetti per sentir dichiarare il suo diritto sull'appartamento de quo, in forza del succitato compromesso di vendita, ed avvenuta la compravendita, e ordinare le opportune trascrizioni e volture;
condannare il AR e la SC, in proprio e nella sua qualità, a sollevarlo da qualunque conseguenza fosse per derivare dall'azione intentata da AR TE;
condannare i medesimi a risarcirgli tutti i danni patiti e patiendi a seguito del ritardato rogito e dell'azione esperita da AR TE, danni il cui ammontare sarebbe stati precisato in corso di causa o in separato giudizio;
in subordine, nel caso che la proprietà, in cui trovavasi l'appartamento, non fosse stata ancora divisa fra i coeredi, ordinare il suo subentro nei diritti spettanti ai AR - SC nella comunione ereditaria indivisa, fino alla concorrenza delle somme da lui pagate, somme rivalutate ed aumentate degli interessi, o dichiarare risolto il contratto preliminare per fatto, colpa e inadempienza dei AR SC con condanna dei medesimi a restituire tutte le somme versate, con rivalutazione ed interessi, nonché a risarcirgli tutti va danni subiti.