Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2019, n. 10847
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La distruzione del testamento olografo costituisce, ai sensi dell'art. 684 c.c., un comportamento concludente avente valore legale in ordine sia alla riconducibilità della distruzione al testatore sia all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento medesimo, salva la prova contraria dell'assenza di un'effettiva volontà di revoca.
Sul provvedimento
Testo completo
10847-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli Ill.mi Magistrati: Oggetto: successioni F M •Presidente - U B R.G.N. 21990/2015 Consigliere - Cron. 10847 A S Consigliere - G T P.U. 6.2.2019. . Consigliere - Rep el . Consigliere Rel. G F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21990/2015 R.G. proposto da F F e F D, rappresentati e difesi dall'avv. A Z, con domicilio eletto in Roma, Via Valsavaranche n. 46, presso lo studio Corradi. l
- RICORRENTI -
contro
M L G, rappresentata e difesa dall'avv. F M, dall'avv. L P e dall'avv. M M, con domicilio eletto in Roma alla Via Lima n. 28. – CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2472/2014, depositata in data 27.6.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2019 dal Consigliere G F. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso. 295/19 Udito l'avv. M N.
FATTI DI CAUSA
L G M ha adito il tribunale di Milano, esponendo di essere stata nominata erede universale di F G, deceduto il 15 dicembre 2007, con testamento del 28 giugno 2007;
che il nipote del testatore F F- aveva rivendicato la proprietà - degli immobili siti in Lesa, in catasto al fl. 8, partt. 540,541, 542 e 543, facenti parte dell'asse ereditario, invocando le disposizioni contenute in un precedente testamento redatto in data 4.4.2002;
che tale testamento era stato revocato e distrutto dal testatore il 28 giugno 2007, il quale aveva rilasciato alla M una- inoltre procura ad alienare i beni ereditari. Ha proposto domanda di accertamento dell'intervenuta revoca dell'olografo redatto in data 4.4.2002 per distruzione o per effetto della successiva alienazione dei beni ereditari o di dichiararne comunque l'incompatibilità con il testamento del 28.6.2007;
in subordine, ha chiesto la reintegra della quota di legittima nell'ipotesi che fosse stato ritenuto valido il primo testamento. F F e D F hanno contestato l'autenticità del testamento del 28.6.2007, chiedendone l'annullamento per incapacità assoluta del testatore o per violenza. Hanno inoltre chiesto di accertare la piena validità di testamento del 2002, o, in caso di nullità di entrambi i testamenti, di aprire la successione legittima;
in subordine, di dichiarare la compatibilità dei due testamenti e di regolare la successione, attribuendo a Danilo Faini il legato di un orologio da polso Rolex contemplato nell'ologrāfē del 4.4.2002. Il Tribunale ha dichiarato la revoca per distruzione del testamento del 2002, ordinando la cancellazione della trascrizione e regolando le spese, con pronuncia confermata in appello. La Corte distrettuale di Milano ha respinto la domanda di annullamento del testamento del 28.6.2007, dichiarandone 2 l'autenticità e negando che vi fosse prova dello stato di incapacità assoluta del testatore al momento della redazione dell'olografo. Ha respinto la domanda di attribuzione del legato ed ha escluso che F F fosse erede legittimo o legittimario di F G. Per la cassazione di questa sentenza F e D F hanno proposto ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. L G M ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo censura la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 11 comma sesto Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare e di motivare sulla autenticità del testamento del 288.6.2007, benché la perizia grafologica redatta dal tecnico di parte A B avesse evidenziato molteplici elementi di sospetto sia in merito all'autenticità della sottoscrizione che alle condizioni di capacità del de cuius. Il secondo motivo denuncia la violazione