Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2021, n. 22984

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2021, n. 22984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22984
Data del deposito : 10 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE MICHELE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/03/1972 avverso l'ordinanza del 06/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere V T;
lettOscntite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso (conclusioni scritte)

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Venezia ha parzialmente confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 03.07.2020 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia per i delitti di estorsione aggravata (capi 21, 102, 104, 105) e riciclaggio (capi 107, 108 e 109). A fondamento della ritenuta gravità indiziaria in relazione ai diversi capi: intercettazioni ambientali e telefoniche, i servizi di OCP effettuati dalla polizia giudiziaria e immagini acquisite, dichiarazioni delle persone offese, documentazione bancaria.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt, 192 e 273 cod proc pen riguardo all'identificazione dell'indagato da parte delia Polizia Giudiziaria Il ricorrente lamenta la insufficiente motivazione sul punto affermando il mancato rispetto delle "legali modalità procedimentali necessarie all'individuazione di una persona indagata". Sarebbe infatti inspiegabile che - in occasione delle operazioni di OCP del 27 novembre 2015, il ricorrente non sia stato riconosciuto dagli operanti che - stando alla relazione di servizio del 25 novembre 2015 -lo avevano in precedenza identificato, tanto più in considerazione del fatto che nemmeno lo SGRÒ ha riconosciuto il ricorrente all'atto della ricognizione fotografica. Risulterebbe incongruente inoltre il richiamo fatto dai giudici territoriali a precedente pronuncia di questa stessa sezione perché attinente a fattispecie concreta del tutto differente. Infine, la procedura che ha portato gli operanti alla identificazione tramite cartellino segnaletico sarebbe irregolare perché gli operanti medesimi non avevano preventivamente fornito una descrizione del soggetto e non avrebbero preso visione di foto di comparazione di soggetti somiglianti.

2.2. Vizio di motivazione in relazione agii artt. 273 e 192 cod proc pen riguardo al reato di riciclaggio Il ricorrente contesta la consapevolezza che l'assegno circolare n. 6068665128 intestato alla moglie

MARCHIO

Angela provenisse da soggetto collegato alla cosca GRANDE ARACRI ed esclude che tale circostanza possa essere desunta dalla intercettazione 1 dicembre 2015 delle ore 21.29. Infatti, si trattava di assegno circolare che non riportava indicazioni sul conto corrente di provenienza. Inoltre, dalla citata intercettazione risulta che a chiedere le generalità della moglie sia stato il MERCURIO e non l'ANSELMI. Ancora, la peculiarità dell'operazione risulterebbe facilmente spiegabile in considerazione del fatto che il ricorrente — dichiarato fallito nel 2013 — non aveva conti correnti e non poteva essere destinatario di pagamenti. Lamenta ancora il ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione le deduzioni difensive in ordine al fatto che la somma sarebbe poi confluita sui conti correnti della moglie, effettiva intestataria. Inoltre, le intercettazioni telefoniche non consentirebbero di inferire la gravità indiziaria in ordine ad un coinvolgimento attivo del PUGLIESE — per di più in posizione apicale - nel sistema di riciclaggio perché conversazioni tra amici o conoscenti di valore neutro e in conseguenza del fatto che gli accertamenti patrimoniali non permetterebbero di desumere l'esistenza di alcuna attività illecita del Pugliese connessa ai delitti contestati.
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