Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 46190

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 46190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46190
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERMATTEI ALBERIO, nato a Seravezza il 09/07/1958 avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/06/2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 17/07/2013 del Tribunale di Lucca, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 648-bis cod. pen., confermava la condanna di A S per il reato di riciclaggio, rideterminando la pena. Tale reato era stato contestato al S - che era stato sottoposto a controllo da parte della Polizia di frontiera dello Scalo marittimo di Civitavecchia mentre stava imbarcando l'autovettura Porsche Cayenne targata DK916HH su una motonave diretta in Tunisia - perché, senza avere concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita di tale autovettura commesso da R S (il quale, avendone avuto il possesso, quale amministratore di Equipe Vogue Styling s.r.I., sulla base di un contratto di leasing, se ne era appropriato), compiva in relazione a detto automezzo l'operazione consistita nell'utilizzo di una falsa carta di circolazione, redatta su un modulo risultato rubato in bianco alla Motorizzazione civile e compilato con i dati dell'automezzo e la falsa indicazione, quale proprietario, della predetta Equipe Vogue Styling s.r.I., in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della menzionata automobile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione A S, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., e in riferimento agli artt. 125, «n. 3», 546, «n. 1 lett e)» e 603 dello stesso codice, nonché all'art. 648-bis cod. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego, da parte della Corte d'appello di Firenze, della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta nel proprio atto di appello al fine di assumere le prove indicate alle pagg. 11, 12 e 15 dello stesso atto. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Firenze abbia, con motivazione viziata, negato di assumere tali prove - necessarie al fine di ricostruire la catena dei soggetti che ebbero il possesso dell'autovettura prima del S - e, in particolare, di disporre il richiesto esame di R S e di Angelo R, quest'ultimo indicato dall'imputato, nelle sommarie informazioni da lui rese alla polizia giudiziaria il 22 giugno 2012, come la persona dalla quale aveva acquistato, per il prezzo di € 18.000,00, l'autovettura. Il ricorrente rappresenta altresì che la Corte d'appello di Firenze avrebbe travisato dette sommarie informazioni - secondo cui il figlio dell'imputato Alberto S si era recato a Genova a ritirare l'autovettura ed era tornato «a Serravezza [luogo di domicilio del padre] con l'auto e nell'occasione erano presenti» - attribuendo la mancata indicazione di tali soggetti «presenti» all'imputato anziché a un difetto nella verbalizzazione delle sue dichiarazioni.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., e in riferimento agli artt. 125, «n. 3», 546, «n. 1 lett e)», 530, 533 e 603 dello stesso codice, nonché agli artt. 42, 43, 47 e 648-bis cod. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'«erronea definizione giuridica della condotta contestata all'imputato, ritenuta integrante il delitto di riciclaggio [...] anche in conseguenza della denegata rinnovazione del dibattimento», nonché l'«omessa applicazione» dell'art. 47 cod. pen., degli artt.1523 e 1571 cod. civ. e dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il ricorrente lamenta il carattere anapodittico e illogico della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe altresì violato le invocate disposizioni della legge penale e altre norme giuridiche, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio, rappresentando al riguardo come gli elementi della mancata contraffazione del numero di telaio e della targa dell'autovettura, della perfezione della falsificazione della carta di circolazione (che «avrebbe ingannato chiunque»), del reperimento, nel cruscotto dell'autovettura («nelle scartoffiette da tutti ritenute inutili e giammai guardate»), della carta di circolazione autentica (che «il colpevole d'un disegno criminoso di riciclaggio mai avrebbe osato mettersi addosso») e dell'intervenuta scadenza del contratto di leasing (che «giustificava appieno [Ilappartenenza» dell'autovettura a Equipe Vogue Styling s.r.I.) avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello di Firenze a ritenere la verosimiglianza di quanto riferito dal S alla polizia giudiziaria in ordine all'acquisto dell'autovettura dal Romanelli, la cui condotta integrerebbe una truffa ai danni dello stesso S, che corrispose, per tale acquisto, in «prezzo adeguato», che, per mera colpa, «non provvide sollecitamente al passaggio di proprietà» e che, come riferito dal figlio Alberto, si doveva recare in Tunisia «per suoi lavori».
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