Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2019, n. 33218
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13568-2013 proposto da: T T ANTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO D'AMARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce;2019 - ricorrente - 2260 contro ECOFER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato A R, rappresentata e difesa dall'avvocato D D S, giusta procura in calce;- controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2012 della COMM.TRIB.REG. di l'AQUILA, depoSitata il 20/11/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2019 dal Consigliere Dott. L M T Z;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo di ricorso e per il rigetto del primo, secondo e quarto motivo;udito per il controricorrente l'Avvocato D S che ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G. 13568/2013 ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. Eco. Fer. S.r.l. impugnava l'ingiunzione di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione avente ad oggetto la Tia per l'anno 2008 sostenendo di essere esente dall'imposta in quanto, nell'esercizio della sua attività di commercio di materiale ferroso, produceva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. La commissione tributaria provinciale di Teramo dichiarava inammissibile il ricorso per tardiva proposizione. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo lo accoglieva in parte dichiarando la legittimità della pretesa tributaria limitatamente alla imposizione commisurata alle aree destinate ad uffici e servizi non denunziate dalla contribuente. 2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la concessionaria TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. svolgendo quattro motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 19 d. Igs. 546/92. Sostiene che a CTR ha errato nel dichiarare la tempestività del ricorso in quanto l'ingiunzione di pagamento fatta oggetto di impugnazione era stata preceduta dalla fattura e dal sollecito di pagamento, trattandosi di atti che il contribuente sarebbe stato onerato di impugnare. 2. Con il secondo motivo deduce violazione del principio di rispondenza tra chiesto pronunciato, nullità della sentenza per omessa motivazione e vizio di motivazione per carenza assoluta di essa. Sostiene che, a fronte della prospettazione dell'appellante - il quale aveva sostenuto di aver provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiutì -, la CTR ha accolto l'appello per una ragione diversa e cioè per aver la contribuente conferito i rifiuti speciali a terzi addirittura per il loro recupero nel ciclo economico. Con ciò la CTR si è pronunciata su una causa petendi diversa rispetto a quella posta al suo esame, data la diversità dell'attività di smaltimento rispetto a quella di recupero. Inoltre la CTR ha ritenuto implicitamente che dall'attività posta in essere dalla contribuente derivassero rifiuti ma ha omesso di riferire quali fossero gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non avendo indicato i dati documentali di riferimento. La motivazione Si appalesa altresì perplessa perché, se l'attività della contribuente si fosse concretata nella sola produzione, sarebbero stati esenti gli uffici e servizi non denunciati mentre, se si fosse trattato di mera commercializzazione, l'area per intero, comprensiva degli uffici e dei servizi, sarebbe stata totalmente gravata da imposizione.
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