Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 3032
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L'art. 2392, cod. civ., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, a meno che essi non forniscano la prova che, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, non abbiano potuto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio, dovendo comunque escludersi che essi possano invocare esenzione da responsabilità in riferimento ad addebiti concernenti la redazione del bilancio di esercizio, che costituisce un atto che involge la responsabilità dell'intero organo collegiale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO ROBERTO, PASCUCCI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 40, presso l'avvocato C P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CENTRALE COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via BARBERINI 3, presso l'avvocato V A M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ROSSINI VED. MASSARI ANTONIETTA, MASSARI NICOLA, GRASSI ELISABETTA NQ, APREA MATTIA NQ, TAINI ANTONIO, MANCARUSO MARIA GRAZIA, MASSARI MAURO, MASSARI ROBERTO NQ, MASSARI PAOLO NQ, MASSARI CLAUDIA NQ, HONEGGER HEIDI MARTHA NQ, MANGANIELLO PASQUALE NQ, MANGANIELLO ANNA NQ;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 21351/01 proposto da:
WENNER GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato Cesare Persichelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M, giusta procura speciale per Notaio E. Schindler, Zurigo rep. 10028 del 9.7.01;
- ricorrente -
contro
CENTRALE COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via BARBERINI 3, presso l'avvocato V A M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
MASSARI ROBERTO NQ, MASSARI PAOLO NQ, MANCARUSO MARIA GRAZIA, MASSARI MAURO NQ, GRASSI ELISABETTA NQ, APREA MATTIA NQ, TAINI ANTONIO, MASSARI CLAUDIA NQ, HONEGGER HEIDI MARTHA NQ, MANGANIELLO PASQUALE NQ, MANGANIELLO ANNA NQ, ROSSINI VED MASSARI ANTONIETTA NQ, MASSARI NICOLA NQ;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 08402/02 proposto da:
SANTONOCITO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato MARIO SANTARONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CENTRALE COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via BARBERINI 3, presso l'avvocato V A M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 202/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2004 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
uditi per i ricorrenti gli Avvocati PERSICHELLI, MINERVINI che hanno chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi;
udito per il c/ric. e ric. inc. SANTONOCITO l'Avvocato IMBARDILLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per la resistente CENTRALE COMPAGNIA ASSICURAZIONI l'Avvocato MAZZARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio del 1979 il commissario liquidatore della Centrale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa (che in prosieguo sarà indicata col solo nome Centrale), citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma coloro che avevano ricoperto le cariche di amministratori e sindaci della società nel periodo precedente l'insolvenza. Denunciò la violazione delle regole di corretta tenuta della contabilità ed il compimento di atti di mala gestio, agevolati dal difetto di vigilanza dell'organo di controllo. Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e la convalida dei sequestri conservativi eseguiti ante causam.
All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale fu espletata una consulenza tecnica contabile, il tribunale condannò in solido gli ex amministratori, sigg. A T, A T, G L, A T G A, A S, M G M, A M e G W al risarcimento dei danni da essi cagionati alla società, liquidati in complessive L. 12.420.000.000 (oltre agli interessi ed alle spese di causa). Rigettò invece la domanda proposta nei confronti degli ex sindaci, sigg. R G, V M e R P, perché ritenne che le operazioni pregiudizievoli compiute dagli amministratori non ricadessero nell'area del controllo sindacale e che, comunque, non fosse dimostrato l'indispensabile nesso causale tra la denunciata omissione di controllo ed i danni provocati da tali operazioni alla società.
Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 23 gennaio 2001, in parziale riforma della decisione di primo grado, mandò assolti i sigg. T, Lerda ed Ammoscato dalle domande contro di loro proposte;condannò invece anche gli ex sindaci sigg. G e P, nonché, pro quota, gli eredi del sig. Manganiello, frattanto deceduto, al risarcimento dei danni, liquidati come in primo grado.
La corte, nell'esaminare in particolare il gravame proposto dall'ex amministratore sig. W, escluse che la mancata prestazione da parte di quest'ultimo della cauzione all'epoca prescritta dall'art. 2387 c.c. valesse ad esonerarlo da responsabilita: sia perché egli
aveva comunque di fatto operato come amministratore per un significativo lasso di tempo, sia perché la decadenza dalla carica, conseguente alla mancata prestazione di detta cauzione, non sarebbe stata comunque opponibile ai tersi, ivi compreso il commissario liquidatore che nella specie aveva esercitato anche l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.. Anche la responsabilità dell'ex amministratore sig. S fu confermata, in considerazione del fatto che egli risultava essere stato in carica in occasione delle deliberazioni più rilevanti ed aveva partecipato alla redazione del bilancio relativo all'esercizio 1974, nel quale erano state indebitamente occultate gravi perdite della società.
Esaminando poi la posizione dei sindaci, la corte d'appello osservò anzitutto che l'esistenza di una sfera di discrezionalità tecnica in cui si collocano gli atti degli amministratori non sottrae questi atti al controllo di legittimità sostanziale del collegio sindacale, e che i componenti di quest'ultimo organo non possono addurre a discolpa la propria carenza di professionalità nello specifico ramo in cui la società opera. Addebitò quindi ai sindaci di non aver rilevato, nel caso di specie, l'insufficienza della riserva premi e della riserva sinistri, di cui una compagnia di assicurazioni deve dotarsi, e di non avere conseguentemente impugnato il bilancio della società per l'esercizio 1970, nonché di aver consentito che nel bilancio per l'esercizio 1974 ingentissime perdite fossero occultata mediante illegittime operazioni di rivalutazione degli immobili sociali. Quanto, infine, al nesso di causalità tra le manchevolezze imputate ai sindaci ed il danno subito dalla società, la corte affermò che, in presenza di gravi illeciti amministrativi non rilevati dall'organo di controllo, un tale nesso di causalità è da presumere;ed aggiunse che, comunque, esso era ravvisabile nelle conseguenze della mancata reazione alla situazione di dissesto amministrativo, contabile e patrimoniale, la cui tempestiva denuncia ad opera dell'organo sindacale avrebbe potuto prevenire la rovinosa corsa della società verso l'insolvenza.
Avverso tale sentenza sono stati proposti separati ricorsi per cassazione il primo (n. 19460/01) da parta degli ex sindaci, sigg. G e P, con l'enunciazione di nove motivi di censura, illustrati da successiva memoria;il secondo (n. 21351/01) ad opera dell'ex amministratore sig. W, articolato in cinque motivi, anch'essi illustrati da successiva memoria;il terzo (n. 8402/02), proveniente dall'ex amministratore sig. S, contenente due motivi di doglianza.
Ha resistito con altrettanti controricorsi, e successive memorie, il commissario liquidatore della Centrale.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 24 febbraio 2004 questa corte, rilevato che alcuni tra i motivi di ricorso proposti dagli ex sindaci della società investono ineludibilmente anche il giudizio di responsabilità emesso dalla corte di merito nei confronti degli ex amministratori, sicché si è prodotta una situazione di dipendenza di cause e di litisconsorzio processuale necessario con gli altri soggetti condannati in grado d'appello, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Tibaldi, Taini, Mancaruso, Massari e degli eredi del sig. Manganiello. All'esito di tale adempimento nessuno di coloro nei cui confronti il contraddittorio è stato integrato ha svolto difese. I ricorrenti sigg. G, P e W hanno depositato ulteriori memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente essere riuniti, come prescrive l'art. 335 c.p.c.. 2. L'esame dei diversi motivi in cui i tre ricorsi sono articolati si svolgerà nel seguente modo.
Verrà anzitutto preso in considerazione un primo gruppo di censure, contenute nei primi due motivi del ricorso n. 19460/01 (in prosieguo indicato come ricorso dei sindaci), nel primo motivo del ricorso n. 21351/01 (in prosieguo indicato come ricorso W) e nel secondo motivo del ricorso n. 8402/02 (ricorso S), che afferiscono tutte alla conduzione del processo ed al modo in cui si è svolta la fase istruttoria (infra, punto 3).
Si procederà poi, separatamente, all'esame del secondo motivo del ricorso W, che è riferito unicamente alla posizione di detto ricorrente (infra, punto 4).
Si passerà quindi a quei profili del quarto motivo del medesimo ricorso W e del primo motivo del ricorso S che concernono l'affermazione di responsabilità di detti amministratori ed hanno tra loro alcuni punti in comune (infra, punto 5). Farà seguito l'esame del terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso dei sindaci, che più direttamente concernono il tema della responsabilità addebitata all'organo di controllo della società, nonché del terzo motivo del ricorso W che vi è in parte connesso (intra, punto 6).
Quindi verrà scrutinato il settimo motivo del ricorso dei sindaci, che riguarda il nesso di causalità (infra, punto 7) ed, infine, l'ottavo motivo del medesimo ricorso ed i rimanenti profili del quarto motivo del ricorso W e del primo motivo del ricorso S, relativi ai criteri di liquidazione del danno e di nuovo, ma da un diverso e più specifico angolo di visuale, al tema del nesso di causalità (infra, punto 6).
Dell'ultimo motivo del ricorso dei sindaci e del ricorso W, in materia di spese processuali, non sarà necessario specificamente occuparsi.