Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/12/2024, n. 31203

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Ordinanza
5 dicembre 2024
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Ordinanza
5 dicembre 2024

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L'accertamento della natura imprenditoriale dell'attività di gestione e locazione di immobili da parte di un ente della previdenza obbligatoria, come l'ENPAM, rientra nell'onere probatorio a carico dall'Amministrazione che la assume, avendo detto Ente natura istituzionalmente non imprenditoriale e svolgendo attività vincolata nei fini dalla legge, in condizioni di equilibrio di bilancio, con la destinazione dei proventi alle prestazioni previdenziali che ha in carico e sotto la vigilanza dell'autorità governativa, per cui, in assenza di riscontri positivi, i relativi proventi costituiscono redditi di natura fondiaria e, quando gli immobili rivestono interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939 (oggi art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004), rientrano nella disciplina agevolatrice, ratione temporis applicabile, di cui all'art. 11 della l. n. 413 del 1991.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/12/2024, n. 31203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31203
Data del deposito : 5 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 21604/2016 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 31203/2024 Data pubblicazione 05/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Immobili storici locati da ente previdenziale - Enpam - Redditi fondiari - Oneri probatori - *Principio di diritto PAOLO DI MARZIO Presidente ALBERTO CRIVELLI Consigliere REL R.G. N. 21604/2016 ROSANNA ANGARANO Consigliere CC – 17/09/2024 GIULIANO TARTAGLIONE Consigliere CECILIA BERNARDO Consigliere Re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: E.N.P.A.M., sedente in Roma, in persona del legale rappresentante, con avv. Laura Di Pietropaolo;
- ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1211/20/15 depositata il 4 marzo 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L'Ente ricorrente, presentava istanza di rimborso per l'anno 2005, chiedendo la restituzione delle somme versate in eccedenza avendo erroneamente inserito nella dichiarazione il corrispettivo delle locazioni degli immobili storici posseduti, pari ad € 1.143.436,00, anziché la minor somma derivante dall'applicazione dell'art. 11, l. n. 413/1991 (c.d. “rendita figurativa”), pari invece ad € 42.076,00. Numero registro generale 21604/2016 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 31203/2024 La CTP rigettava il ricorso, e la CTR, adìta dal contribuente in grado Data pubblicazione 05/12/2024 d'appello, confermava la sentenza di primo grado, da cui il ricorso in cassazione dell'ENPAM, basato su due motivi. L'Agenzia si è limitata a depositare un atto denominato di “costituzione” volto alla partecipazione all'eventuale udienza di discussione. Il ricorrente deposita successivamente memoria illustrativa CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11, l. n. 413/1991, 43 e 90, TUIR, sostenendosi che erroneamente i giudici di merito ebbero a ritenere che i redditi da locazione di immobili di interesse storico ed artistico oggetto di impresa non sono soggetti alla disciplina richiamata. Ritiene infatti l'Ente ricorrente che quello proprio degli immobili in esame è una “sorta di regime tributario sostitutivo” senza alcun rapporto con il valore locativo reale del bene stesso, e si applica, come si esprime la norma “in ogni caso”.

2.Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni di cui al motivo precedente nonché degli artt. 112 e 132, cod. proc. civ., laddove i giudici di merito hanno ritenuto che l'ENPAM svolgesse un'attività commerciale e gli immobili in questione fossero “oggetto di impresa”, laddove l'Ente costituisce un ente previdenziale non commerciale, cioè una fondazione disciplinata dalla l. n. 537/1993, con il compito istituzionale di riversare le entrate agli iscritti sotto forma di pensioni e altre forme di assistenza. Sul punto sussisterebbe altresì giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTR Roma n. 6698/14/15 che affermava la suddetta natura non commerciale dell'Ente e quella conseguentemente meramente fondiaria del reddito da locazione. La sentenza era stata peraltro impugnata in cassazione ma limitatamente all'asserita tardività dell'istanza di rimborso (annualità IRES 2004), con conseguente passaggio in giudicato della natura dei redditi. 2 di 7 Numero registro generale 21604/2016 Numero sezionale 4453/2024 3. Il primo motivo è infondato, poiché “I canoni derivanti dalla Numero di raccolta generale 31203/2024 locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai Data pubblicazione 05/12/2024 sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, che siano oggetto dell'attività dell'impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del relativo reddito secondo i criteri ordinari, atteso che l'art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991 si riferisce al solo reddito fondiario in quanto i costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli

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