Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2019, n. 34590

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2019, n. 34590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34590
Data del deposito : 30 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza n. 6301/22/14, depositata il 22 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio, previa riunione delle impugnazioni separatamente proposte, in parziale accoglimento dell'appello incidentale della B.C. & C. S.a.s., di C.V., C.A. e C.F., rideterminava il classamento di un'unità immobiliare (iscritta in catasto al fol. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), sub (OMISSIS)) nella categoria C/1, classe 2.a e, a caduta, l'ICI dovuta al Comune di Roma relativamente (alla rendita catastale così rideterminata e) ai periodi d'imposta dal 2005 al 2007.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che:

- l'appello principale, autonomamente proposto dalla stessa B.C. & C. S.a.s., risultava inammissibile in difetto del suo deposito (in copia) presso la segreteria del giudice a quo;

- ciò non di meno, andava esaminato l'appello incidentale (tempestivamente) proposto, nel giudizio riunito, dalla stessa società (con controdeduzioni depositate il 12 novembre 2013) in quanto, a quel momento, non era stata ancora rilevata l'inammissibilità dell'appello principale autonomamente proposto (con conseguente consumazione dell'impugnazione);

- l'appello incidentale, - col quale veniva richiesto, in via subordinata, il classamento nella categoria C/1, classe 1.a, - non introduceva un nuovo thema decidendum, - rispetto alla questione principale dedotta che involgeva il classamento nella (inferiore) categoria (C/2), - e risultava parzialmente fondato, posto che l'unità immobiliare andava classata nella classe 2.a (della categoria C/1) tenuto conto "delle incontestate caratteristiche strutturali... che ne riducono stabilmente il pregio, rappresentate dall'assenza di accesso diretto dalla strada e dall'assenza di vetrine (caratteristiche non considerate nella richiamata stima dell'Agenzia)";

- le ragioni di accoglimento dell'appello incidentale davano conto dell'infondatezza dell'appello principale proposto da Roma Capitale in ordine alla (mera) quantificazione della rendita catastale (in Euro 25.215,23 piuttosto che nell'importo di Euro 25.183,99 correlato, dal primo giudice, al classamento nella categoria C/1, classe 4.a).

2. - L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la B.C. & C. S.a.s., di C.V., C.A. e C.F. (in prosieguo: la società).

Motivi della decisione

1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, assumendo, in sintesi, che, in ragione del passaggio in giudicato di pregressa pronuncia (n. 11938/30/2014), - resa in giudizio di impugnazione di cartelle esattoriali (relative all'iscrizione a ruolo dell'ICI dovuta per gli stessi periodi di imposta ora in contestazione) nel cui ambito la contribuente aveva (ancora una volta) contestato (anche) il classamento dell'unità immobiliare (in categoria C/1, classe 5.a), - il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l'efficacia ultrattiva di detto giudicato (con conseguente preclusione del riesame della rendita catastale di riferimento), così allo stesso conformandosi.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca denuncia di erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e degli artt. 295 e 337 c.p.c., sul rilievo che, in relazione alla pendenza della impugnazione proposta avverso gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2000 al 2004, impugnazione, questa, definita, in grado di appello, con la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 326/01/12, che aveva rigettato il gravame proposto dalla società, odierna controricorrente, "la TR avrebbe dovuto attenersi a tale decisione proprio per evitare di determinare la contraddittorietà dei giudicati, come del resto accaduto".

Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 327 c.p.c., deducendo che, - venendo in considerazione un processo introdotto con ricorso notificato il 14 luglio 2009, - nella fattispecie trovava applicazione la rimodulazione (in sei mesi) del termine lungo di impugnazione previsto dal cit. art. 327, (qual novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), così che (anche) l'appello incidentale della società avrebbe dovuto ritenersi inammissibile (per tardività), in relazione alla pronuncia di prime cure (n. 230/33/12) pubblicata il 2 luglio 2012, ed a fronte di controdeduzioni depositate il 12 novembre 2013.

Il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione (per extrapetizione) dell'art. 112 c.p.c., sul rilievo che la società aveva contestato "la sola attribuzione della categoria C/1 anzichè C/2", senz'alcuna deduzione quanto "all'attribuzione della classe", peraltro "accettando la variazione da classe 5 a classe 4 disposta dall'Amministrazione in via di autotutela".

2. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1 - Rileva, difatti, la Corte che il motivo non è autosufficiente (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), posto che la pronuncia, che si assume integrare il giudicato, viene riprodotta solo in un suo stralcio, e senz'alcun contestuale deposito del documento in allegato al ricorso (v. Cass., 30 aprile 2010, n. 10537).

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in tema di giudicato esterno, viene declinato dalla Corte sotto i due (ricorrenti) profili che involgono la necessità:

- della trascrizione della sentenza che costituisce giudicato (non essendo sufficiente la riproduzione di stralci ovvero del suo solo dispositivo: cfr. Cass., 31 maggio 2018, n. 13988;
Cass., 8 marzo 2018, n. 5508;
Cass., 23 giugno 2017, n. 15737;
Cass., 11 febbraio 2015, n. 2617;
Cass., 16 luglio 2014, n. 16227;
Cass., 30 aprile 2010, n. 10537;
Cass., 13 marzo 2009, n. 6184;
Cass., 13 dicembre 2006, n. 26627;
Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416);

- dell'indicazione del momento, e della sede processuale, di produzione della sentenza passata in giudicato (v. in particolare, Cass., 8 marzo 2018, n. 5508;
Cass., 13 marzo 2009, n. 6184;
Cass. Sez. U., 27 gennaio 2004, n. 1416).

Va, per di più, rimarcato che, alla stessa stregua dello stralcio di motivazione riassunto in ricorso, il giudicato si sarebbe formato quanto alla (sola) categoria catastale (C/1) dell'immobile, posto che la

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