Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/03/2022, n. 10459

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/03/2022, n. 10459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10459
Data del deposito : 31 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 37713-2019 proposto da: IL MATTINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10, presso lo studio degli avvocati R D L T e M D L T, che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

S M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M S, C C;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1878/2019 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 07/05/2019 R.G.N. 1960/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott. A P. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli, pronunziando in sede di rinvio dalla sentenza di questa Corte n. 24882/2017, in riforma della sentenza del Pretore di Napoli, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a M S con effetto dal 27.1.1997, ordinato a I M s.p.a. la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto percepita dall'epoca del licenziamento fino alla reintegra, oltre accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

1.1. la Corte distrettuale, richiamato il protratto iter processuale che aveva connotato la vicenda in esame, iter caratterizzato da ripetuti interventi della Corte di legittimità/ha premesso che in base al dictum della sentenza rescindente era tenuta a verificare se il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato al S fosse giustificato ai sensi dell'art. 3 I. n. 604/1966 dalla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto al quale era addetto il lavoratore e se tale soppressione fosse riferibile sul piano causale a progetti o scelte datoriali;
ha quindi rilevato che la società datrice sin dalla memoria di costituzione di primo grado si era limitata ad allegare la esistenza di una grave crisi aziendale e la connessa necessità di rimodulazione dell'organizzazione del lavoro evidenziando che tale scelta era stata condivisa con le organizzazioni sindacali con le quali si era stabilito un programma di progressiva riduzione del personale che privilegiava ai fini del licenziamento i lavoratori che potevano godere del trattamento pensionistico, ma non aveva allegato e provato la soppressione del posto di lavoro del S;
ha ritenuto che le circostanze dedotte dalla società ed in particolare la prossimità al pensionamento del lavoratore non erano idonee a giustificarne il licenziamento;
a tanto conseguiva, in difetto di prova di una diversa causa di risoluzione del rapporto, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non ostandovi il raggiungimento da parte di questi dell'età pensionabile, e la condanna della società datrice al risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegra;
ha escluso quale aliunde perceptum detraibile dall'importo dell'indennità risarcitoria i proventi dell'attività di scrittore che ha ritenuto non espressione dell'impiego della medesima capacità lavorativa spesa dal S in relazione all'attività di redattore prestata presso la società II Mattino s.p.a. (EDIME s.p.a., all'epoca del licenziamento);

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso II Mattino s.p.a. sulla base di quattro motivi;
la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

2.1. sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 380- bis .

1. cod. proc. civ.;
Considerato che 1. la richiesta formulata nella memoria di parte ricorrente, di rinvio a nuovo ruolo della presente causa al fine della trattazione in pubblica udienza, non è meritevole di accoglimento;
la non particolare rilevanza delle questioni di diritto poste dalla presenta causa - le quali attengono a profili sui quali si è ripetutamente espresso il giudice di legittimità, privi, pertanto, di specifico interesse nomofilattico - e le esigenze di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., rendono inopportuno una ulteriore dilazione dei tempi di definizione del giudizio, iniziato nell'anno 1998;

2. in relazione ai singoli motivi di ricorso si premette che:

3. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 I. n. 604/1966 e dell'art. 12 Preleggi, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che ai fini della legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo fosse necessaria la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato;
argomenta che la necessità di tale soppressione non era evincibile dal dato normativo e che la verifica del giustificato motivo oggettivo doveva essere posta in relazione alla specifica causale che poteva integrarne gli estremi, vale a dire, in via esemplificativa, ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro, e al regolare funzionamento dell' impresa;
in questa prospettiva adduce essere sufficiente al fine della legittimità del recesso datoriale la non pretestuosità della riorganizzazione, non pretestuosità che nello specifico era evincibile dalla situazione di crisi aziendale e che la diversa opzione condivisa dalla Corte di merito si poneva in contrasto con la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art 41 Cost.;

4. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal piano di risanamento gestionale adottato dalla società che prevedeva ben trentacinque esuberi fra i giornalisti;
argomenta quindi in ordine alla corretta nozione di soppressione del posto di lavoro;

5. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 18 St. lav., degli artt. 116, comma 2, 394, 414, 416, 434, 436, 437 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione - formulata nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio - avente ad oggetto l'impossibilità giuridica della reintegrazione del lavoratore per essere il rapporto del S cessato in conseguenza del raggiungimento dell'età pensionabile;
la relativa comunicazione, effettuata con la nota del 1.2.2007, costituiva un nuovo licenziamento, mai impugnato in via giudiziale o stragiudiziale, che aveva determinato la estinzione del rapporto;
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