Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2010, n. 9962
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Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30949/2005 proposto da:
VALERIO ANTONELLA (vlrntl47c21h501a), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato T G, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (04349061004), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato A D C M, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
SORGE AMEDEO, NATALE MARCO, SARA ASSICURAZIONI S.P.A., CIAVARRONI ANGELO, CIAVARRONI MASSIMILIANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4714/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VALERIO Antonella, passeggera sull'autovettura Alfa 75 condotta da CIAVARRONI A e di proprietà di CIAVARRONI M, assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di S A, condotta da NATALE Marco e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il NATALE, il SORGE e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a Roccaraso il 15 luglio 1998 per colpa esclusiva del conducente dell'auto Lancia Prisma.
Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del SORGE, sono stati chiamati in causa i CIAVARRONI e la HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l'attrice) nei cui confronti la VALERIO ha esteso la domanda.
Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di pace ha condannato i convenuti NATALE, SORGE e Sara s.p.a. in solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall'attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la VALERIO chiedendo - in via principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilità del NATALE e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.
In subordine, la VALERIO ha chiesto che - accertato il concorso di colpa tra il NATALE ed il CIAVARRONI - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante. Costituitisi in giudizio il SORGE, il NATALE e la HDI
Assicurazioni s.p.a., mentre gli appellati SORGE e NATALE hanno eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell'appello nei propri confronti. Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di CIAVARRONI A e di CIAVARRONI M, con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la VALERIO decaduta dal diritto di proporre appello nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di S A.
Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la VALERIO, con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di S A, NATALE Marco, HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., CIAVARRONI A e CIAVARRONI M.
Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni s.p.a.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la l'inammissibilità del ricorso avversario, atteso che il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicché non sarebbe possibile verificare l'effettiva anteriorità della procura rispetto al momento di proposizione del ricorso.
2. L'eccezione - come già anticipato dall'ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 - è manifestamente infondata. Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilità del ricorso, ove risulti che l'atto