Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2019, n. 20006
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2746/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
— ricorrente —
Contro
A.N.M. — Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi n. 5, presso lo studio dell'avv. A A, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente — avverso la sentenza n. 5679/39/14 della Commissione tributaria regionale di Napoli 39, depositata in data 9 giugno 2014;
letta la memoria depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato dello Stato B T per la ricorrente;
udito l'avv. R R, per delega dell'Avv. Abamonte, per la co ntro rico rre nte ;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2019 dal Consigliere P F.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. - avverso il diniego di rimborso dell'Irap corrisposta per l'anno 2010. 2. Ha rilevato il giudice di appello che i contributi pubblici percepiti dall'azienda locale del trasporto pubblico comunale ai sensi delle leggi n. 47/04, 58/05 e 296/06, in quanto destinati a coprire i maggiori costi del personale dipendente in sede di rinnovo contrattuale, non sono soggetti a tassazione Irap, in quanto ne mutuano la natura di reddito indeducibile.
3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi;
l'A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. - resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso
— ricorrente —
Contro
A.N.M. — Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi n. 5, presso lo studio dell'avv. A A, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente — avverso la sentenza n. 5679/39/14 della Commissione tributaria regionale di Napoli 39, depositata in data 9 giugno 2014;
letta la memoria depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato dello Stato B T per la ricorrente;
udito l'avv. R R, per delega dell'Avv. Abamonte, per la co ntro rico rre nte ;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2019 dal Consigliere P F.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. - avverso il diniego di rimborso dell'Irap corrisposta per l'anno 2010. 2. Ha rilevato il giudice di appello che i contributi pubblici percepiti dall'azienda locale del trasporto pubblico comunale ai sensi delle leggi n. 47/04, 58/05 e 296/06, in quanto destinati a coprire i maggiori costi del personale dipendente in sede di rinnovo contrattuale, non sono soggetti a tassazione Irap, in quanto ne mutuano la natura di reddito indeducibile.
3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi;
l'A.N.M. - Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. - resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi