Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2020, n. 29859

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2020, n. 29859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29859
Data del deposito : 28 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K R, nato il 15/01/1969 in Russia avverso la ordinanza del 06/08/2020 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G D A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 agosto 2020 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di K R, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con ordinanza del 7 febbraio 2020 nell'ambito del procedimento di estradizione instaurato su richiesta della Federazione Russa per il reato previsto dall'art. 210, par. 1, del codice penale russo, avente ad oggetto la gestione di una struttura criminale organizzata e finalizzata alla commissione del reato di omicidio volontario di due o più persone. ** v 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge ex artt. 274, corna 1, lett. b) e 715, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di fuga, trascurando la valutazione di alcuni elementi oggettivi rappresentati: a) dal fatto che l'estradando ha sempre viaggiato all'estero per motivi di lavoro e che il suo allontanamento dal territorio dello Stato richiedente non è avvenuto in maniera clandestina, potendo egli spostarsi senza alcun impedimento all'espatrio;
b) dalla circostanza che, allorquando egli ha lasciato il territorio russo, ossia in data 4-5 ottobre 2019, non vi era alcun provvedimento restrittivo della sua libertà di circolazione;
c) da un contratto di sub-locazione stipulato dalla moglie, che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, comproverebbe la volontà, sua e del proprio nucleo familiare, di rimanere in Italia, mostrando la disponibilità per l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari;
d) dal suo stato di incensuratezza;
e) dall'assenza di elementi di prova a sostegno della ritenuta gravità dei fatti oggetto del procedimento di estradizione.
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