Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2023, n. 12362

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2023, n. 12362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12362
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1364/2016 R.G. proposto da : LORUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti, 408, presso lo studio dell’Avv. C A e rappresentato e difeso dagli Avv. N M e F L, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , domilciata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche la rappresenta e difende, –controricorrente – EQUITALIA SUD S.P.A., domiciliata ex lege in Roma , Piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresenta ta e dife sa dall’Avv. V R, –controricorrente – IRPEF CARTELLA PAGAMENTO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REG IONALE PUGLIAn. 1317/2015 , depositata l’08/06/2015 . udita la relazione svolta nella pubblica udienza del7 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere R A;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, F T, ha chiestoaccogliersi i l ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.F L ricorre, con quarantadue motivi ( numerati in ricorso dall’I al XLXXX ma con omissione del motivo XXXIV)nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia Sud s.p.a, che resistono entrambecon controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. harigettato l’appello del contribuente, proposto limitatamente al capo relativo alle spese, avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Bari aveva accolto il ricorso del medesimo, annullando la cartella di pagamento impugnata(0142010100121356828), ed aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 250,00. 2. La C.t.r.in primo luogo dava atto che la cartella impugnata dal contribunete era stata annullata dalla C.t.p., non per vizi propri dell’atto, ma perché l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’insussistenza della pretesa impositiva e che, in ragione di ciò , il giudice del primo grado aveva condannato solo quest’ultima alle spese di lite ed aveva ritenuto estranea la società di riscossione;
che, ciononostante, il contribuenteaveva ritenuto di proporre appello anche nei confronti di quest’ultima senza alcun gravame o richiesta in ordine alle motivazioni dell’accolgimento del ricorso. Così individuato il thema decidendum, la C.t.r. dichiarava inammissibili tutte le eccezioni che esulvano dal medesimo;
dichiarava inammissibile la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ed abuso del diritto in quanto non proposta in primo grado;
rilevava che l’ammontare delle spese legali richieste era abnorme;
che ai sensi dell’art. 1, comma 7, D.M. n. 140 del 2012 le soglie numeriche indicate neiminimi e nei massimi non erano vincolanti;
che l’appello del contribuente costituiva abuso ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e che il medesimo aveva instaurato una lite temeraria volta ad ottenere un indebito vantaggio. Per l’effetto, rigettava l’appello del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria, nei confronti di entrambe le controparti.

3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi oggetto del ricorso sono così rubricati: I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c . Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 3 60, comma 1,n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c . Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita in secondo grado della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c . Per omesso esame di un fatto decisivo per i l giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legitti mazione processuale sotto diverso profilo III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c . Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c . Violazione di legge: art. 77 c.p.c . Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c.Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate. IV)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c . Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c . Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo. V)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c . Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c . Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. Sul difetto di legittimazione processuale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate. VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c. p.c . Violazione di legge: art. 182 c.p.c.Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva. VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c. e 182 c.p.c.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell'Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado. IX)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c.,77 c.p.c., 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo X)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XI)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito procuratore e rappresentante di Equitalia Sud S.p.A. XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale dell'asserito procuratore e rappresentante di Equitalia Sud S.p.A. XIII)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XIV)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 , n. 3) c.p.c . Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XV)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c . Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c . Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XVI)Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma1, n. 3) c.p.c. Violazi one di legge: art. 182 c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c . Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n.
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