Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2011, n. 23809

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Massime1

In tema di diritto all'equo compenso previsto dall'art. 23 del r.d. 26 giugno 1939, n. 1127, non costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., l'occultamento, da parte del datore di lavoro, della notizia della concessione di brevetto per l'ideazione di macchina destinata ad attività industriali, cui abbia proceduto un dipendente, in quanto la mera consultazione del registro dei brevetti è idonea, per lo speciale regime di pubblicità che regola la materia, a consentire, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, la conoscenza di tale avvenuto riconoscimento, dovendosi conseguentemente escludere la configurabilità, in danno del creditore, di una vera e propria impossibilità di agire o comunque di un impedimento non sormontabile con normali controlli.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/11/2011, n. 23809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23809
Data del deposito : 14 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. S P - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. Z P - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26693/2009 proposto da:
R N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE

102, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
MIBRE S.P.A.;

- intimata -
Nonché da:
MIBRE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

91, presso lo studio dell'avvocato L C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S V L, giusta delega in attri;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
R N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE

102, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
sul ricorso 3191/2010 proposto da:
R N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE

102, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
MIBRE S.P.A.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 42/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2009 R.G.N. 582/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato SPAGNUOLO VIGORITA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito l'incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.1999, Narcidio R adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, esponendo di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di SIPA S.p.A., a cui era succeduta Montefibre S.p.A., dal 3.12.1962 al 19.3.1994, con le mansioni di operaio e, dal 1972, di caposquadra manutenzione. Deduceva che nel corso del rapporto aveva ideato una macchina crettatrice, migliorata per la crettatura di fibre sintetiche ed artificiali, in relazione alla quale la datrice di lavoro aveva acquisito brevetto in data 18.6.1987.
Precisava che per lungo tempo, ossia fin dal 1975, aveva iniziato a ricercare una soluzione ad inconvenienti che si realizzavano in fase produttiva e perciò aveva realizzato l'invenzione brevettata da SIPA.
Rilevava che la stessa datrice lo aveva indicato come autore dell'invenzione al momento della richiesta di brevetto del 1984, seppure aggiungendo come coautore il dipendente Commissati, il quale, tuttavia, non aveva avuto un ruolo significativo nell'elaborazione e nello sviluppo dell'invenzione. Aggiungeva di aver acconsentito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel 1988, con decorrenza, quanto alla data di cessazione del rapporto, dal gennaio 1994, ed anche di aver stipulato rinuncia transattiva con esodo incentivato poiché ignorava l'esito della domanda di concessione del brevetto.
Soggiungeva che solamente dopo la cessazione del rapporto era venuto a conoscenza del fatto che il brevetto era stato acquisito dalla datrice di lavoro nel 1987.
Chiedeva che, accertata l'esclusiva riconducibilità alla sua attività ideativa e di progettazione dell'invenzione suddetta, la Montefibre s.p.a., subentrata alla SIPA, venisse condannata a corrispondergli l'equo premio di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art.23, comma 2, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando, in rito ed in merito, quanto allegato e dedotto dal ricorrente. Con sentenza n. 314/2006 del 29.3.2006/ 17.5.2006, l'adito Tribunale, disattese tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla società resistente, condannava quest'ultima a corrispondere al R, a titolo di equo premio, R.D. n. 1127 del 1939, ex art.23, comma 2, la somma di Euro 114.657,30, oltre rivalutazione ed
interessi legali dall' 1.1.1997 al saldo.
Avverso tale decisione proponeva appello la Montefibre s.p.a., contestandola sotto vari profili.
Si costituiva il R chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Con sentenza del 27 gennaio-11 maggio 2009, l'adita Corte d'appello di Venezia dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, ritenendo, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, che, nella specie, non trovasse applicazione, per mancanza dei richiesti presupposti, l'art. 2941 c.c., n. 8, per il quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Narcidio R con cinque motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste la Montefibre S.p.A con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, cui resiste il R con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Va, altresì, preliminarmente osservato che il R ha presentato un primo ricorso (r.g. n. 26693/2009), chiedendo la riforma della sentenza n. 42/2009 della Corte d'appello di Venezia, ed avverso il quale ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, Montefibre spa.
Avverso il ricorso incidentale il R ha notificato controricorso. Tuttavia - come affermato dallo stesso, avendo rilevato che nel proprio ricorso era stata omessa la trascrizione del testo della sentenza gravata, nella parte motiva (pag. 6 ricorso), alla quale si faceva espresso e diretto riferimento nello svolgimento del primo mezzo d'impugnazione, il R ha proposto un secondo tempestivo ricorso, (r.g. 3191/2010), completo nella sua esposizione, come tale pienamente ammissibile;
ciò, a differenza del primo, la cui lacuna - come correttamente prospettato dalla stessa difesa del R - è causa di inammissibilità dell'atto.
Va in proposito rammentato che costituisce principio consolidato quello per cui "nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d'impugnazione;

peraltro, all'ammissibilità del secondo ricorso non osta nemmeno la contestuale declaratoria d'improcedibiità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente" (Cass. 26-05-2010, n. 12898;
sull'ammissibilità, del secondo ricorso che rispetti i termini -lungo e breve- per ricorrere v. altresì, ex multis: Cass.03-03-2009, n. 5053;
Cass. 14-08-2008, n. 21702;
Cass. 15-02-2007, n.
3386
). Nella specie, agli effetti della ammissibilità del secondo ricorso, va osservato che il primo ricorso venne notificato in data 30.11.2009 ed il secondo in data 27.1.010, mentre la sentenza gravata, non notificata, venne depositata in data 11.5.2009.
Alcun pregiudizio, tuttavia, subisce il controricorso con ricorso incidentale avverso il primo ricorso (inammissibile), essendo la notifica intervenuta il 17/12/2009, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del primo ricorso, oltre che entro l'anno dal deposito della sentenza impugnata.
Tanto chiarito, con il primo motivo di ricorso il R, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione - art. 360 c.p.c., n.

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