Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2020, n. 20003

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2020, n. 20003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20003
Data del deposito : 6 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GG PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV. GIOVANNI RIZZUTI, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO LI! sig. PA Di MA ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 14/06/2019 del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 17/05/2019 del GIP del medesimo tribunale che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere a causa della sussistenza, a suo carico, dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e della ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.

1.1.Con il primo motivo deduce la genericità del fatto contestato ai capi 5, 8 e 14 della rubrica provvisoria ed eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di nullità. Era stata censurata, deduce, l'assoluta genericità della contestazione in quanto disancorata da qualsivoglia 'specificazione in ordine alle cessioni e ai quantitativi trattati nonché l'assoluta genericità della collocazione temporale dellà condotta tale da non consentire neppure l'articolazione di una specifica linea difensiva. Non può logicamente condividersi l'argomento, utilizzato dal tribunale per confutare l'eccezione di nullità, secondo il quale contestare la detenzione di "quantitativi non indifferenti" di sostanza stupefacente in "epoca antecedente e prossima al 15 marzo 2017" (capo 5), nonché di "quantitativi non indifferenti" di sostanza stupefacente in "epoca antecedente e prossima all'il maggio 2017" (capo 8) ed infine di "un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina" (capo 14), soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Tali indicazioni non lasciano comprendere quale sia la condotta ascritta, se cioè il ricorrente abbia detenuto o acquistato lo stupefacente o ancora se abbia sia detenuto che acquistato, nonché di individuare il quantitativo acquistato, di comprendere il motivo per il quale lo stupefacente sarebbe stato acquistato in vista della successiva rivendita piuttosto che per uso personale ed infine di individuare il tempo del commesso reato. Nel provvedimento del GIP manca del tutto un contenuto minimo integrante l'esposizione della condotta e degli atti con cui si sarebbe manifestata. Manca un'esposizione del fatto di reato idonea a consentire di individuare la fattispecie contestata nei suoi elementi strutturali ed in un determinato ambito spazio -temporale. Viene inoltre stigmatizzata la contraddittorietà e l'inconferenza dell'assunto secondo il quale "significativi profili di precisazione degli addebiti si rinvengono.., nella parte motiva dell'ordinanza impugnata". Osserva il ricorrente che laddove la contestazione dell'addebito sia rispettosa delle prescrizioni imposte dall'articolo 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non sarebbe necessaria alcuna precisazione della parte motiva dell'ordinanza cautelare. Inoltre, nell'ordinanza genetica non si fa altro che richiamare stralci di conversazioni telefoniche intercettate che nulla aggiungono alla scarna' formulazione dei capi di accusa in parola. Tanto le emergenze probatorie indicate dal GIP, quanto quelle indicate dal Tribunale del riesame nella parte di interesse riguardano argomenti di vario genere e natura che non consentono di articolare in concreto un'idonea linea difensiva proprio in ragione della genericità dell'ipotesi di reato. Sul punto si registra un totale vuoto motivazionale che inficia irrimediabilmente l'impugnata ordinanza.

1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 16) della rubrica, l'erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. Il tribunale, afferma, non ha argomentato minimamente in ordine ai numerosissimi rilievi logici, fattuali e giuridici dedotti dalla difesa circa la ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, associazione che egli avrebbe addirittura diretto e finanziato. Le argomentazioni illustrate per sostenere che il ricorrente fosse un componete del sodalizio risultano inficiate da evidenti vizi di natura logico-giuridica così da imporre l'annullamento dell'impugnata ordinanza. In sede di riesame era stato evidenziato che il GIP, a prescindere dalla labiale asserzione secondo la quale dagli elementi di indagine acquisiti (intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione se questi di stupefacenti) sarebbe emersa la sussistenza di un'articolata organizzazione criminale volta al traffico di sostanze stupefacenti, non aveva individuato alcun concreto e specifico elemento dal quale poter ricavare l'esistenza della teorizzata associazione e comunque la partecipazione alla stessa del ricorrente. Il GIP, infatti, si era limitato a descrivere le condotte sintomatiche della commissione di reati-fine omettendo di adottare alcuna argomentazione in ordine agli elementi indicativi della sussistenza di un accordo nel senso voluto dalla fattispecie legale di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. È sufficiente leggere l'ordinanza genetica che, con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, adduce a sostegno della sua ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso gli stessi elementi dedotti a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati-fine. Sarebbe stato sufficiente, in via generale, prestare attenzione ai vari reati specifici contestati con l'ordinanza impugnata per rendersi conto che, pur ipotizzando come realmente perpetrate le singole condotte oggetto di contestazioni, emergeva, ed emerge, un contesto nel quale si configurano di volta in volta ipotesi concorsuali e non già reati-fine del sodalizio. A titolo di esempio è sufficiente verificare come taluni reati sarebbero stati commessi da singoli presunti associati senza l'apporto concorsuale di altri, talvolta figurano associati in concorso con soggetti non ritenuti tali. Si delinea, piuttosto, un "mercato" libero in cui si incontrano di volta in volta "liberi operatori" per la commissione di singoli "affari". Secondo quanto insegna costantemente la Corte di cassazione, la commissione di reati di cui all'articolo 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può da sola ed automaticamente costituire prova della commissione del reato associativo. Anche a voler ritenere, per mere ragioni argomentative, la sussistenza in capo al ricorrente dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui all'articolo 73, d.P.R. n. 309, cit., dalla lettura del provvedimento impugnato non è dato evincere alcun elemento dimostrativo della esistenza di un accordo volto alla commissione di una serie indeterminata di reati, né della sussistenza di una sia pur minima rudimentale struttura organizzativa della quale il ricorrente possa aver coscientemente fatto parte. Difettano i gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla sussistenza tanto di una struttura organizzata, quanto dell'affectio societatis. Inoltre, il ruolo apicale attribuito al ricorrente mal si adatta alle emergenze procedimentali acquisite.

1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 18) della rubrica, l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. Sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione, deduce che la mera gestione di fatto dell'impresa individuale "La bottega dell'angolo" da parte del ricorrente e del TT non legittima, in assenza di prove circa la provenienza delle risorse utilizzate per la costituzione e la conduzione dell'impresa, la conclusione della sua fittizia intestazione allo RT.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato.

3.11 ricorrente risponde, a titolo provvisorio, dei seguenti reati: - capo 4), artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altre persone (TR OR, CO TO e RA NT), illecitamente deteneva, a fine di spaccio, 20 kg. circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, sostanza da lui ceduta al TO con la mediazione del NT e materialmente consegnata dal OR all'acquirente;
il fatto è contestato come commesso in Palermo il 27/03/2017;- capo 5), artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altre persone (PA TT, TR OR e IO LO) e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasportava da Napoli a Palermo quantitativi non indifferenti di sostanza stupefacente del tipo hashish, agendo il LO da fornitore, il Di MA ed il TT da acquirenti finali, il OR di persona incaricata di far pervenire al LO il pagamento in contanti delle plurime forniture;
il fatto è contestato come commesso in Palermo e Napoli in epoca antecedente e prossima al 15/03/2017;
- capo 7), artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altre persone (BI GI, PA TT, TR OR e RC Di IS), illecitamente deteneva, a fine di spaccio, e trasportava 2 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 50 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish, avendo agito, insieme con il TT, quale fornitore cedente, il GI quale acquirente finale, il OR quale incaricato del trasporto da Palermo e Trapani, il Di IS quale materiale accipiens della sostanza, arrestato nella flagrante detenzione;
il fatto è

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