Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2022, n. 08296

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2022, n. 08296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08296
Data del deposito : 15 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. 27613/2014 proposti da: 239) DE FILIPPO VALERIA C.F. DFLVLR66H62E5063 nata a Lecce il c:1,1 22/06/1966 rappresentata e difesa dall'Avv. S P del foro di Lecce (in sostituzione di precedente difensore) con domicilio digitale, per comunicazioni e le notificazioni, all'indirizzo pec paladini.salvatore@ordavvle.legalmail.it , ,ka L 3T [ix

- ricorrente -

Contro

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. L A elettivamente domiciliato in Roma via della Scrofa 64 presso l'avv. F B -controricorrente- avverso la sentenza n.177/22/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 01/10/2013;
udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. R R;
udito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso.

RILEVATO CHE

La contribuente ha opposto gli avvisi di accertamento per la T degli anni 2002-2003-2004-2005 pretese dal Comune di Lecce per la gestione di un bar sito all'interno dello stadio comunale di Lecce;
la contribuente deduce di essere estranea al rapporto tributario d'imposta poiché le superfici di cui si tratta sono oggetto della più ampia concessione ottenuta dall'Unione Sportiva di Lecce e che l'occupazione da parte di essa contribuente è solo sporadica e occasionale. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'amministrazione comunale ha proposto appello, che la Commissione regionale della Puglia ha accolto rilevando: che è infondata l'eccezione proposta dalla contribuente sulla presunta acquiescenza da parte del Comune solo per il solo fatto che l'ente abbia operato il discarico delle somme provvisoriamente iscritte a ruolo, poichè è una conseguenza della decisione di accoglimento in primo grado;
che la De Filippo nel denunciare il possesso delle superfici non ha adempiuto alle formalità previste dal comma quarto dell'art. 77 del Dlgs 507/1993 con riferimento alla temporaneità;
che in ogni caso non sono i giorni di effettiva presenza che rilevano, quanto la disponibilità dell'area produttiva per il periodo consentito dall'occupazione;
che la contribuente avrebbe quindi dovuto provare non già un uso discontinuo ma la disponibilità discontinua dell'area medesima;
che dalla clausola contrattuale si desume invece che alla De Filippo compete la stabile occupazione dell'area produttiva di rifiuti con la facoltà di farvi gestione dell'attività ogni qualvolta vi sono partite o altre manifestazioni;
che la stessa convenzione peraltro prevede che tasse e oneri relativi all'espletamento del servizio siano a carico della De Filippo;
che pur essendosi riservata l'amministrazione la facoltà di consentire a terzi l'utilizzazione dell'impianto compatibilmente con gli impegni ufficiali della concessionaria, la contribuente non ha offerto prova che ciò abbia determinato anche solo in via di fatto la limitazione del diritto di occupazione e detenzione delle aree. Avverso la predetta sentenza propone il ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi. Si è costituito il Comune e • l C_-",•, vvnU con controricorso. La contribuentè hamdepositato memoria, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto. La causa è stata trattata all'udienza del 15 febbraio 2022.
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